Attualità
IN QUANTO ATTIVITÀ ARTIGIANALE CON CONTRATTO DI SMALTIMENTO
IN QUANTO ATTIVITÀ ARTIGIANALE CON CONTRATTO DI SMALTIMENTO
Capaccio, noto caseificio impugna accertamento Soget ed evita di pagare la Tarsu al Comune
Redazione
12 febbraio 2016 09:01
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CAPACCIO. Noto caseificio pestano impugna l’avviso di accertamento della Soget per il pagamento della Tarsu e la spunta contro il Comune di Capaccio, evitando di pagare 8.310 euro perché dotato di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La tassazione riguardava le annualità dal 2008 al 2012.
I giudici della 4^ sezione della Commissione Tributaria provinciale di Salerno, e della 2^ sezione della Commissione Tributaria regionale, infatti, hanno sancito l’illegittimità della richiesta di pagamento ai fini Tarsu (oggi Tari) rivolta all’impresa casearia, sita nel Comune di Capaccio, poiché esente dal pagamento del tributo in quanto dotati di un contratto di smaltimento rifiuti speciali.
“Questo principio è applicabile a tutti gli artigiani ed alle attività artigianali - spiega l’avv. Giuseppe Rubino in una nota inviata alla nostra redazione - poiché sono esenti dal pagamento del tributo se dotati di un contratto di smaltimento rifiuti speciali: l’art. 62 comma 3 del D.lgs. n. 507/1993, infatti, esclude dalla tassazione quella parte di superficie dei locali ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori poiché “sono esenti inoltre tutti coloro che non fruiscono del servizio”.
Nella fattispecie, l’artigiano o l’impresa artigianale può usufruire del servizio Comunale solo per i rifiuti urbani prodotti nell’ufficio, spogliatoio e bagno ecc., e non nei laboratori, ove per legge si deve dotare di un apposito contratto di smaltimento rifiuti speciali (norma del D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e dall’art. 62 comma 3 del D.lgs. n. 507/1993 a smaltire autonomamente i propri rifiuti pericolosi).
Va ricordato, inoltre, che è illegittima anche la pratica adottata dai Comuni riguardante la sola riduzione in percentuale della tassa, poiché quest’ultima si può applicare soltanto quando non vi è la possibilità di discendere le aree dove sono siti i laboratori dagli uffici delle aziende.



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