App icon stile
Stile TV HD
Canale 80
Attualità
Regione Campania, modifiche al Piano Casa
Comunicato Stampa
17 dicembre 2010 21:54
Eye
  2467

stemma_regione_campania

 

NAPOLI. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio dell’economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 (norme sul governo del territorio).

Il Piano-casa è finalizzato: 

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale); al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili;

b) a favorire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

- A questi fini il Piano-casa prevede interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte e di riqualificazione delle aree urbane degradate da attuare con procedure amministrative semplificate e nel rispetto del territorio, della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

- Il disegno di legge di modifiche al Piano-casa conferma l’impianto originario della legge ma inserisce alcuni correttivi  tesi all’ampliamento delle possibilità di realizzare gli interventi di incrementi volumetrici e di semplificare le procedure amministrative al fine di consentire al Piano-casa di dispiegare i suoi effetti e, quindi, di rimettere in moto edilizia ed economia in Campania.

 

- Una delle modifiche sostanziali proposte dal disegno di legge all’esame del Consiglio è l’abrogazione dell’art. 6 ovvero della limitazione degli interventi alla sola ‘prima casa’ (pertanto, gli interventi edilizi sono realizzabili su tutti gli immobili).

- Gli interventi edilizi previsti dal Piano-casa non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria; 

b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per gli edifici sottoposti a vincolo o tutela come tali espressamente previsti e individuati dalle norme vigenti in materia ad eccezione degli edifici in cemento armato o struttura mista realizzati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’articolo 142 del d.lgs n. 42/2004, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna.

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B;

f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata;  dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).

2. nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP) vigenti.

 

 - IL PIANO-CASA PREVEDE I SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI:

 

-  Interventi straordinari di ampliamento

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente per i  seguenti edifici:

- edifici residenziali uni-bifamiliari;

- edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

- edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.

(Quest’ultimo punto costituisce una modifica al Piano-casa originario che limitava tali interventi ai soli edifici residenziali uni-bufamiliari).

-  Altra modifica riguarda gli edifici a prevalente destinazione residenziale per i quali è consentito, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.

 

 

- IL PIANO-CASA PREVEDE INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del 36%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi all’interno dell’area all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente (la precedente ‘versione’ del Piano-casa era relativa alla stessa unità immobiliare catastale e pertinenze esterne asservite al fabbricato);  

Viene confermato che l’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

Tra le novità introdotte dal disegno di legge di modifiche al Piano-casa, l’art. 6 bis che disciplina gli Interventi edilizi in zona agricola per gli edifici destinati parzialmente ad uso abitativo, regolarmente assentiti, ubicati in area agricola o in zona classificata per i quali è consentito, per la parte non abitativa, il mutamento della destinazione d’uso in residenziale per le esigenze del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

Altro punto fondamentale del Piano-casa, confermato nel designo di legge all’esame del Consiglio, è la Riqualificazione aree urbane degradate-.

-  Al riguardo è previsto che le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge nazionale n. 241/90, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

- Edilizia Residenziale Pubblica

Il disegno di legge conferma le scelte del Piano-casa a favore dell’edilizia residenziale pubblica prevedendo che:

- al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità, nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate all’art. 3 del DPR n380/2001, vincolando la Regione all’inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza; 

- se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo. 

- Delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato

E’ un’altra novità introdotta dal disegno di legge che modifica il Piano-casa che prevede:

al fine di prevenire il rischio idrogeologico e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti ricadenti nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi, i  proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata, con attestazione della competente Autorità di Bacino, possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente strumento urbanistico.  Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell’intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile. L’area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata da vincolo di inedificabilità.



Logo stiletvhd canale80
Immagine app
SCARICA
L’APP