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Capaccio Paestum, spandimento reflui: Regione concede deroga di 7 giorni
Redazione
28 dicembre 2018 16:40
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CAPACCIO PAESTUM. La Giunta regionale della Campania, su istanza avanzata dall'Amministrazione del Comune di Capaccio Paestum dell’ex sindaco Franco Palumbo (delibera di g.c. n. 603 del 6 dicembre 2018), con apposito decreto dirigenziale n. 213 del 27/12/2018, ha approvato la deroga temporanea di giorni 7 (sette) al periodo di divieto autunno-invernale di spandimento dei reflui zootecnici e la conseguente autorizzazione alle imprese agricole titolari di comunicazione per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecncici in corso di validità, dalla data 28 dicembre 2018 fino al 3 gennaio 2019.
Fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica regionale, per l'effettuazione delle citate operazioni di distribuzione dei materiali, occorrerà rispettare le seguenti condizioni:
- le aziende agricole siano in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012;
- il volume massimo di reflui che e possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non superi i 30 mc a ettaro e comunque gli apporti di azoto non siano superiori a 150 kg di azoto a ettaro, desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto 1), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona non vulnerabile ai nitrati di origina agricola;
- Interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica di cui punto 1), con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina;
- Siano puntualmente registrati nell'apposito “registro delle utilizzazioni” di cui all'art. 22 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012;
- Siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
- Siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina tecnica regionale di cui alla dgr n. 771/2012 e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
- Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui all'art. 23 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012.



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