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LAVORI IN VIA MAGNA GRAECIA
LAVORI IN VIA MAGNA GRAECIA
Capaccio, Greco gela Bello: "Bando corretto, illegittima la sua nomina a rup"
Redazione
08 gennaio 2019 18:17
Eye
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CAPACCIO PAESTUM. In merito all’intervista rilasciata a StileTV dall’ing. GianVito Bello sul nuovo bando dei lavori in Via Magna Graecia a Capaccio Paestum, riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la seguente replica a firma dell’ing. Carmine Greco  (nella foto), responsabile apicale dell’Area V:
“In riferimento al servizio pubblicato su StileTV, che verte sull’annullamento in autotutela del bando di gara relativo ai lavori in Via Magna Graecia, bando a suo tempo pubblicato dallo scrivente in qualità di responsabile dell’Area V e Rup, si rende necessario fare alcune precisazioni.
Con particolare riferimento alla parte del servizio denominata ‘BANDO “RIFATTO”: ECCO PERCHÉ’ si rimettono le seguenti succinte delucidazioni a chiarimento della conformità degli atti di gara all’epoca pubblicati e conformi alla normativa vigente, sulle tematiche più importanti:

1 – Costi della sicurezza
Si sostiene che i costi della sicurezza interni, contenuti nel computo metrico, non dovevano essere scorporati dall’importo dei lavori posti a base d’asta in quanto lo scorporo è in difformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone che gli oneri (costi) della sicurezza interni sono parte integrante dei prezzi unitari e, quindi, soggetti a ribasso. Non si precisa però quale sia l’articolo del D.Lgs. n. 50/2016 che recita quanto sopra sostenuto.
Invero, dalla lettura del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si rinviene in alcun articolo il distinguo fra costi della sicurezza interni ed esterni ma si parla sempre e solo dei “costi della sicurezza” i quali non sono da assoggettare a ribasso. Infatti:
l’Art. 23, comma 16., ultimo periodo recita “…I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. “;
l’Art. 105, comma 14., recita “…L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso…”;
l’Art. 216, comma 4., recita “…Fino all’adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. “.
D’altra parte non si comprende questa tardiva presa di posizione assunta dall’ing. Bello, il quale, in qualità di Verificatore del progetto esecutivo (rapporto conclusivo a firma dell’ing. Bello prot. n. 19065 del 18/05/2018), posto a base di gara, non si era accorto di queste “sviste” che erano contenute nel quadro economico allegato al progetto.

2 – Forniture
Si sostiene che le forniture sono state inserite nell’importo dei lavori, non nelle lavorazioni e nel computo metrico, e pertanto vanno eliminate dall’appalto.
Invero risulta che per le forniture in opera ci sia il relativo computo metrico, elaborato ECA 1.0, e la relativa tavola grafica PRO 1.5. Inoltre esiste a tal proposito l’Art. 28, comma 1., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che regolamenta i contratti misti, nella fattispecie di lavori e forniture.

3 – Varianti al progetto
Si sostiene che la possibilità offerta dal bando di presentare varianti al progetto fosse in contrasto con la vigente normativa (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Invero anche questo non risponde a verità in quanto è una esplicita previsione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che all’Art. 95, comma 14., recita espressamente “14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi“.

4 – Finanziamento
C’è da precisare che il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 29 del 12/11/2018 non è affatto il decreto di finanziamento dell’intervento bensì la semplice approvazione delle graduatorie di cui all’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale” di cui ai Decreti Dirigenziali della struttura di missione “Attuazione delibera CIPE 54/2016” nn. 3/2018 e 4/2018 con le risorse FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016. Quindi non cambia nulla in ordine alla disponibilità economica per la realizzazione dell’intervento, rispetto a quanto fu fatto dallo scrivente con la pubblicazione degli atti di gara in ottobre 2018. Dalla graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 29 del 12/11/2018 si rileva che l’unico intervento in graduatoria per il comune di Capaccio Paestum è quello relativo a Via Magna Graecia, il cui importo è fra i più alti, che fu proposto dallo scrivente Responsabile e RuP in quanto era ed è incardinato al Servizio Toponomastica che fa parte dei Servizi affidati all’AREA V.
Da quanto sopra emerge inequivocabilmente che, di fatto, nulla è stato ‘corretto’ né è da correggere, né si evidenziano ‘ripuliture’ di sorta da errori grossolani, perché tutto quanto è stato fatto risponde alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Inoltre, non ci si spiega perché l’ing. Bello prima ha prorogato tal quale i termini del bando pubblicato dallo scrivente in ottobre e, successivamente, invece li ha poi annullati in autotutela riapprovandone dei nuovi.

Piuttosto si fa presente che ancora non è stato dato riscontro ai rilievi sollevati dallo scrivente, a livello amministrativo comunale, sulla legittimità della deliberazione di G.C. n. 534 del 18/10/2018 di nomina a RuP dell’Ing. Giovanni Vito Bello con contestuale sostituzione dell’Ing. Carmine Greco, avallati interamente dall’ANAC come da relativa nota acquisita al prot. n. 45158 del 05/12/2018 che si allega, ciò nonostante le reiterate richieste prodotte dal sottoscritto, da ultimo, con nota prot. n. 280 del 03/01/2019 che si allega.



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