Attualità
BANDO VIA MAGNA GRAECIA
BANDO VIA MAGNA GRAECIA
Capaccio, Bello: “Greco stia sereno, ma perché s’interessa così tanto?”
Redazione
10 gennaio 2019 11:02
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CAPACCIO PAESTUM. Bando da 6.5 milioni di euro per i lavori in Via Magna Graecia a Capaccio Paestum. In riferimento alla nota inoltrata, alla nostra redazione, da parte dell’ing. Carmine Greco, responsabile dell’Area V, riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la nuova replica a firma dell’ing. Gianvito Bello (nella foto), responsabile dell'Area VI dell'ente civico.

In riferimento alla nota dell’ing. Greco, nello scusarmi per la lungaggine e tecnicità della risposta, faccio presente quanto segue. Preliminarmente e più in generale mi preme evidenziare l’aspetto singolare della vicenda che vede un dipendente del Comune di Capaccio Paestum appropriarsi del ruolo di “contra pars”, dimenticando lo stesso di far parte dell’organico dell’Ente e, quindi, di rivestire un ruolo “pars costruens” prima che “pars destruens”. Tale aspetto singolare appare ancora più stridente dal momento che, non rappresentando certamente l’ing. Greco la parte lesa (la modifica del RUP, infatti, è stata determinata dal nuovo assetto organico dell’Ente e non da altre circostanze), non si comprende il motivo ed il fine di tale attività posta in essere. Nelle mie note prot. n. 42595 del 15/11/2018 e prot. n. 45330 del 6/12/2018, nonché nella nota del Segretario Generale del 13/12/2018 prot. N. 46312, (note che si allegano) viene spiegata e dettagliata precisamente la correttezza della procedura adottata per la nomina del RUP.
Oltretutto la presunta illegittimità di un atto amministrativo, come noto, viene acclarata dal Tribunale competente e non certo da singoli dipendenti. Nel merito dei punti si fa presente quanto segue.

Punto 1- Costi della sicurezza
Il Decreto Legislativo n. 56/2017 ha apportato modifiche al testo dell’art. 95, facendo rimanere tuttora valide le argomentazioni circa l’individuazione e la quantificazione dei costi aziendali (o interni) della sicurezza.
I costi aziendali (o interni) della sicurezza per gli appalti di lavori vanno tenuti distinti rispetto ai costi ed oneri della sicurezza (o esterni) da quantificare nell’ambito del Piano di sicurezza e coordinamento (“PSC”) relativo allo specifico cantiere ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 (TUS) e da stimare in maniera congrua, secondo quanto specificato dall’Allegato XV al TUS (cfr. interpello n. 13/2016). Questi ultimi così definiti, infatti, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici (vedi punto 4.1.4., Allegato XV al TUS), come pure ora precisato dall’art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice, secondo cui “I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.
Inoltre il documento di ITACA a tal proposito chiarisce le attribuzioni delle due locuzioni, assumendo per convenzione linguistica le definizioni:
a. costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) - o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto– rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4. A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in 2 quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso “non soggette a ribasso”;
b. oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali e, quindi, “soggette a ribasso”. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
È altresì opportuno riportare il percorso legislativo relativo ai costi della sicurezza. In seguito alle innovazioni derivanti dal D.P.R. n. 222/2003 - riguardante i "contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", riprodotto nell'allegato XV al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono stati introdotti criteri precisi per la stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza (art. 7 del D.P.R. n. 222/2003 riprodotto dall'All. XV punto 4 del D. Lgs. n. 81 del 2008), sempre con riferimento al PSC di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008.
In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza è affrontato nell’Art. 7 del regolamento in questione. Questa norma contiene al comma 1 una elencazione dei costi che “vanno stimati nei costi della sicurezza” nei casi in cui vige l’obbligo di redigere il PSC ai sensi dell’ex D.lgs. 494/96 e ss.mm.ii.
Tale elenco comprende gli apprestamenti previsti nel PSC; le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le eventuali procedure “speciali” per la sicurezza; i sovra costi connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese e all’uso comune di apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).
Si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori; la formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa. Esso deve quindi considerarsi tassativo.
Nel comma 3, inoltre, il predetto Art. 7 stabilisce che “la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato”.
Di conseguenza sulla base di questo sistema normativo, ricondotto ad unità dal D. Lgs. n. 81 del 2008, si è operata distinzione tra i costi della sicurezza ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC e riferibili allo specifico cantiere (definiti costi della sicurezza "contrattuali" ed a loro volta distinti in costi "diretti" e costi "speciali") e costi della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81 del 2008, per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto (costi della sicurezza "ex lege").
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la Determinazione n. 4/2006, richiama l'interpretazione fornita dalla Conferenza delle Regioni (assunta in conformità al parere dell'UOC Unità Operativa di Coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, denominata documento ITACA) in virtù della quale non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni (cosiddetti “costi interni”)e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI ad esclusione di quelli previsti nel PSC per lavorazioni interferenti in base all'Allegato XV del D. Lgs. n. 81 del 2008), nonché i cosiddetti "costi generali" per l'adeguamento dell'impresa al D. Lgs. n. 626/1994 allora vigente e riprodotti nel D. Lgs. n. 81 del 2008, ossia la formazione dei lavoratori, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.
I costi della sicurezza “contrattuali” vanno riconosciuti integralmente all’appaltatore, in quanto derivanti dall’ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell’impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC. Secondo il documento ITACA, quindi, il PSC in base al disposto dell’Art. 7 comma 1 doveva comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
È interessante a questo punto una piccola parentesi chiarificatrice sul fatto che le parole “costi” ed “oneri” spessissimo vengono utilizzate indistintamente, generando particolare confusione.
Ad esempio il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al punto 4 dell’allegato XV parla di stima dei costi della sicurezza e precisando che: “...Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto”.
Il Decreto Legislativo 163/2006 all’articolo 87 riportava piuttosto: “[...]Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'ar. 100, decreto legislativo 81/2008 e alla relativa stima dei costi conforme al punto 4 dell'allegato
XV al d.lgs. n. 81/2008”. Proseguendo poi: “Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. Nel già richiamato articolo 131 il termine oneri viene corretta utilizzato al posto di costi “[...] Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”. Alla luce di ciò, perde senso anche il concetto di oneri indiretti/speciali dato l’avvento dei costi/oneri della sicurezza e del relativo elenco, tra l’altro tassativo. Il venir meno degli oneri diretti dalle somme non soggette a ribasso d’asta incide sul contenuto di un altro importante documento previsto fino all’ultima fase della progettazione esecutiva: il quadro economico il cui schema è disciplinato, per ora, ancora dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010. Rispetto al passato, nel quadro economico non va più inserita alcuna distinzione tra oneri diretti e oneri indiretti in quanto gli oneri diretti in realtà attinenti ai lavori non rappresentano costi della sicurezza e, pertanto, confluiscono, rispetto a quanto avveniva in passato, nell’importo lavori a base di gara. Ne discende che nel quadro economico, dopo la voce “importo dei lavori a base d’asta”, ne va inserita un’unica riguardante “i costi/oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” nei termini sopra individuati.
Conseguentemente, se le stazioni appaltanti e, per esse, i tecnici designati coordinatori per la sicurezza continuassero ad agire secondo il metodo di calcolo non più valido dell’Avcp sarebbero non solo in errore, ma agirebbero anche contra legem e senza possibilità di rimedio, una volta aggiudicata la gara all’impresa migliore offerente e iniziati i lavori perché le somme stanziate per l’opera e quelle da rimborsare all’impresa in quanto sottratte all’importo prima della gara sono ormai cristallizzate e intoccabili. E ciò a partire dall’8 giugno 2011, dato che, per i bandi di gara pubblicati prima di questa data, non si pone alcun problema di raccordo con le nuove norme contenute nel punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008 perché l’impianto normativo preesistente, sebbene non coerente con le nuove indicazioni del suddetto decreto, legittimava ancora il ricorso alla cosiddetta quota sicurezza e, quindi, il ricorso agli oneri direttamente ricavati da ciascuna delle lavorazioni inserite nel computo metrico. Dopo questa data, che funge da spartiacque, i bandi pubblicati sono viziati e si possono ravvisare delle responsabilità per le diverse figure coinvolte nella predisposizione e validazione della stima dei costi della sicurezza in caso di controlli sulla documentazione attinente la sicurezza del cantiere (Psc e con esso la stima dei costi della sicurezza) da parte dell’organo di vigilanza.

Punto 2 – Forniture
Preliminarmente va detto che non si è mai sostenuto che le forniture siano state inserite bnell’importo dei lavori; anzi, essendo le stesse annoverate tra le somme a disposizione, non potevano essere inserite all’interno del bando di gara. Le più significative innovazioni apportate dal nuovo Codice al riguardo della disciplina degli appalti misti si riscontrano invero nei commi successivi al comma 1 dell’art. 28, laddove si introduce il criterio discretivo della oggettiva separabilità (o meno) delle prestazioni giustapposte nell’appalto. In effetti, la previsione normativa dei commi 3 e ss. dell’art. 28 si riferisce letteralmente alle “diverse parti” di un determinato contratto, ma non è dubbio che si faccia riferimento alle diverse “prestazioni” (ossia le prestazioni di lavori, servizi e forniture) che compongono il contratto misto.
Il criterio di valutazione della “oggettiva separabilità” delle parti / prestazioni del contratto, risulta invero (almeno apparentemente) innovativo rispetto alla previgente disciplina: ed esso comunque pone sin da subito l’interrogativo, di non agevole soluzione, di quando ricorra la separabilità delle prestazioni, tra l’altro in termini “oggettivi”.
La scelta di un ente aggiudicatore di addivenire ad un contratto “misto” deve, all’evidenza, sorgere dalla necessaria connessione funzionale delle prestazioni giustapposte, e dalla utilità derivante allo stesso ente dalla congiunta acquisizione delle prestazioni medesime, segnatamente da un unico interlocutore contrattuale. Seguendo l’esperienza maturata in questo settore della contrattualistica privata e pubblica, vi sono casi in cui tale connessione funzionale è strettamente connaturata alla tipologia contrattuale, come nel caso emblematico della fornitura con posa in opera, che ha in effetti storicamente acquisito – nel settore degli appalti pubblici di lavori – dignità sistematica autonoma, e costituisce figura contrattuale ormai sostanzialmente “tipica” (cfr., in materia squisitamente fiscale, Corte giust. CE, III, sent. 29 marzo 2007, in causa n. 111/05 - Aktiebolaget NN c. Skatteverket). In altri casi, le ragioni per le quali un ente aggiudicatore
può addivenire alla scelta di un contratto misto possono essere le più variegate: a mero titolo esemplificativo, si può supporre la necessità di un’acquisizione temporalmente congiunta o coordinata delle relative distinte prestazioni (di lavori, servizi e/o forniture), che consiglia dunque la opportunità di assicurare che sia l’unico appaltatore a farsi carico del rispetto di una siffatta necessità.
D’altra parte, qualora le prestazioni giustapposte nel contratto misto siano effettivamente “separabili”, nei termini prospettati dalla nuova norma, si potrebbe porre l’interrogativo della opportunità di prevedere la aggiudicazione e stipulazione di due contratti autonomi (ancorché connessi), con distinti contraenti: certo è che, qualora l’ente aggiudicatore addivenga alla scelta di un contratto misto, la valorizzazione economica delle relative prestazioni assicura che l’affidamento avvenga sulla base di previsioni normative di maggiore pubblicità, e dunque di maggior tutela della concorrenza nei relativi settori, imponendo al più agli operatori dei diversi settori la scelta di presentarsi alla competizione contrattuale in forme collettive (ad es., in raggruppamenti temporanei di imprese).
Qualora le differenti prestazioni di un contratto non siano tra loro oggettivamente separabili, il comma 9 dell’art. 28 precisa che il “regime applicabile” (ossia la disciplina della procedura di affidamento e del contratto affidato) deve essere determinato “in base all’oggetto principale del contratto in questione”: e tale sarà quello della prestazione che, in base ai criteri più sopra riguardati, sarà maggiormente “caratterizzante” il contratto, ossia – in definitiva – quella dotata di “prevalenza” funzionale e/o economica.
Qualora, invece, le differenti prestazioni di un contratto siano in effetti “oggettivamente separabili”, si applicherà la più articolata disciplina dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 28 del D. 50/2016
Tali commi si fanno invero carico di prevedere la scelta amministrativa poco più sopra accennata, ossia quella dell’ente aggiudicatore di prevedere per l’appunto la aggiudicazione / stipulazione di un contratto misto unitario, ovvero di distinti contratti per le distinte parti.
In effetti, il primo periodo del comma 5 dell’art. 28 si occupa di tale ipotesi per il caso in cui, nell’ambito del contratto misto, vi siano appalti (rectius: prestazioni) sia rientranti che non rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo Codice.
Nel caso che la scelta si appunti sulla aggiudicazione / stipulazione di distinti contratti, il secondo ed ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 prevede che “se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi”.
Qualora invece la scelta si appunti su un “appalto unico” (e dunque, in definitiva, su un autentico contratto “misto”), secondo il comma 6 dell’art. 28 trova integrale applicazione il nuovo Codice “a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette”: in altri termini, viene espresso il principio di “attrazione” della disciplina del Codice (con tutte le implicazioni pubblicistiche che da esso derivano) anche per quelle parti degli appalti misti che, ove autonome, avrebbero potuto essere aggiudicate / stipulate con modalità integralmente privatistiche.
Sempre per il caso della unitarietà del contratto “misto” (che contenga elementi di appalti di forniture, lavori e servizi, e anche di concessioni), il comma 7 dell’art. 28 precisa quale sia il regime normativo effettivamente applicabile, indirizzandosi alle disposizioni codicistiche che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, “purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’art. 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’art. 35”: in altri termini, dunque, occorrerà complessivamente applicare il regime normativo (per lo più significativo nel settore delle procedure di affidamento) previsto per la prestazione, rientrante nei settori ordinari, qualora il valore di tale prestazione sia pari o superiore ad alcuna delle “soglie” fissate all’art. 35.
Inoltre, se pur si volesse ritenere gli appalti non separabili (cosa che nello specifico non è), all’interno del bando di gara, nonché del disciplinare di gara non è stato riscontrato alcun riferimento alla qualificazione obbligatoria, nonché al subappalto nell’ordine max del 30% per le forniture (aspetto obbligatorio ai sensi del comma 1 art. 28 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

Punto 3 – Varianti al progetto
Nella Delibera N. 1206 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti sulla disciplina in tema di varianti progettuali e migliorie in sede di offerta, e sulle differenze tra i due istituti. Così si pronuncia l'atto: «Come è noto, l’art. 95, co. 14 del d.lgs. 50/2016 contempla espressamente la possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta in relazione a qualsivoglia appalto (come in precedenza previsto dall’art.76 del d.lgs. 163/2016); l’amministrazione, tuttavia, deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi; in mancanza di tale espressa previsione, le varianti si intendono non autorizzate.
Al riguardo, la giurisprudenza ha anche chiarito che, in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità per le imprese di proporre soluzioni migliorative, purché queste non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio (Cons. St., sez. V, 15marzo 2016, n.1027, Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655).
Secondo il citato orientamento giurisprudenziale “le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione. (da ultimo, TAR Puglia Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017 n. 1557).
Ne deriva che la presentazione di un’offerta avente un oggetto sostanzialmente differente da quello posto a base di gara ovvero con differenze estranee all’ambito delle varianti consentite deve essere necessariamente esclusa, in quanto il confronto competitivo deve svolgersi tra le offerte tra loro compatibili secondo i criteri di gara.

Punto 4 – Finanziamento
Nella nota dell’ing. Greco viene confermato che, all’atto della pubblicazione del bando di gara, non vi era alcun riferimento al finanziamento, ma solo il riferimento ad un’adesione al bando Regionale.
Oggi, a seguito del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 29 del 12/11/2018 che approva 3 elenchi (l’allegato 1.a denominato “Progetti Esecutivi Finanziabili”, l’allegato 1.b denominato “Progetti Esecutivi Non Finanziati Prioritari e l’allegato 1.c denominati “Progetti Esecutivi Non Fianziati – II Fase”), il Comune di Capaccio è inserito nell’elenco allegato 1.a in una posizione utile al finanziamento, per il quale, è evidente ma è solo una formalità, occorre lo specifico decreto.
Infine, in merito alla presunta tardiva mia presa di posizione, essa è stata assolutamente tempestiva. A tal riguardo faccio rilevare che il quadro economico del progetto verificato era corretto (e infatti non è stato modificato). Quello che non era corretto era il bando ed il disciplinare di gara. Pertanto, una volta assunto l’incarico di RUP, ho studiato gli atti ed ho evidenziato le anomalie; parte di esse sono evidenziate, tra l’altro, nelle decine di FAQ trasmesse dalle ditte interessate alla posta certificata dell’Ente con mail pec, che sono a disposizione di tutti per eventuali consultazioni. Se le preoccupazioni dell’ing. Greco sono tese al miglioramento degli atti tecnici posti in essere, Egli può stare tranquillo che la procedura sarà portata a termine nel modo corretto e conforme alle leggi.
Se, di contro, tali attività hanno altre finalità che non conosco e che esulano dalla sfera tecnica, ma che nel contempo contribuiscono a creare confusione e disorientamento in un meraviglioso contesto territoriale come quello di Capaccio Paestum, esse certamente non mi vedono e non mi vedranno mai strumento di polemica né di contrapposizione.



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