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BANDO DA RIFARE
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Capaccio, posto istruttore di polizia municipale: Tar annulla selezione interna
Alfonso Stile
08 aprile 2019 10:52
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CAPACCIO PAESTUM. Il Tar di Salerno annulla la selezione interna per la progressione verticale per un posto di istruttore direttivo di vigilanza presso il Comando di polizia municipale di Capaccio Paestum (nella foto). I giudici della prima sezione (presidente Francesco Riccio, a latere Angela Fontana e Valeria Nicoletta Flammini), con apposita sentenza, hanno accolto il ricorso dell’agente Clelia Saviano contro il Comune di Capaccio Paestum e nei confronti dell’agente Marco Guerra, vincitore del concorso, accertando la violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, così come sanciti dalla Costituzione.
Nello specifico, è stata annullata la determina n. 28 del 21 agosto 2018, a firma del responsabile dell’Area II Giuseppe Di Filippo che ha indetto la selezione, nonché la deliberazione della giunta comunale n. 335 del 14 giugno 2018 (di approvazione del ‘Regolamento per le progressioni verticali di cui all’art.22, comma 15, del D.Lgs.57/2017’), nella parte in cui prevede che, per la partecipazione alle procedure selettive per la progressione verticale alla categoria D1, occorra il requisito della anzianità di servizio pari ad almeno 48 mesi, quale dipendente del Comune di Capaccio Paestum.
Il legale difensore della Saviano, l'avv. Cecilia Del Forno del foro di Vallo della Lucania, infatti, ha contestato l’adozione di tale requisito in quanto discriminatorio e violativo del principio del favor partecipationis, in quanto emessa in violazione del d. lgs n. 165 del 2001, del d. lgs n. 75 del 2017 e della direttiva ministeriale n. 3 del 2018, nonché affetta da profili di eccesso di potere per illogicità, carenza della motivazione e peraltro mai richiesta in altri bandi simili, adducendo inoltre “che non si può ritenere giustificata la disposizione che, per lo svolgimento delle mansioni di istruttore di vigilanza, occorrerebbe una ‘buona conoscenza del territorio comunale'” e che la procedura di selezione non sarebbe stata adeguatamente pubblicizzata.
Secondo i giudici del Tar, “nella partecipazione ad un concorso pubblico riguardante una qualifica superiore, non può una norma di rango regolamentare, di un’Amministrazione anche avente natura di ente locale, riservare la partecipazione al concorso pubblico soltanto a coloro che siano residenti nel suo territorio”.
Respinta anche l’eccezione formulata dal Comune, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché la Saviano non ha presentato domanda di partecipazione al concorso in questione, deducendo che non l’abbia fatto proprio perché esclusa a priori da un requisito d’anzianità, non posseduto, poi contestato poiché illegittimo.



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