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DECRETO PRIMA SEZIONE
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Capaccio, scarichi Ponte di Ferro: Tar sospende ordinanza a carico di Barlotti
Alfonso Stile
04 novembre 2019 12:46
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CAPACCIO PAESTUM. Scarichi illeciti a Ponte di Ferro del 13 agosto scorso. Il presidente della Prima Sezione del Tar di Salerno, Francesco Riccio, con apposito decreto, ha accolto il ricorso dell’imprenditore Gianluigi Barlotti, titolare dell’azienda agricola ‘Il Tempio’, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale contingibile inerente l’urgente eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari emessa sulla scorta del verbale di operazioni compiute e contestuale sequestro redatto dalla Polizia Municipale, del verbale redatto dal personale del Nucleo Ambientale Investigativo comunale e del verbale relativo al campionamento delle acque a firma del dott. Valerio Desiderio (richiamato nel verbale di sequestro ma non allegato né notificato).

“Alla luce dei dati concreti - si legge nel decreto – il ricorrente si trova ad essere al momento inciso dall’immediata esecuzione dell’ordinanza, che imporrebbe alla parte istante non solo la richiesta all’Autorità Giudiziaria del dissequestro di tutti gli elementi sequestrati all’interno dell’ azienda (fori, tubazioni, pozzetti, condotte, canalette e quant’altro, che consentono il convogliamento dei reflui zootecnici e delle acque di lavaggio dalle zone di allevamento nel canale adiacente), ma anche l’eliminazione definitiva di tutte le opere ritenute fonti di inquinamento, ai sensi dell’art. 247 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale”.

L’istanza di misure cautelari monocratica è stata così accolta in considerazione del fatto che, come si legge ancora nel decreto, “si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del provvedimento impugnato, a condizione che venga accertata, nel sito dell’azienda agricola in questione, nel termine di 3 giorni dalla comunicazione e/o notificazione del presente decreto, da parte della competente ARPAC Campania non solo la concreta chiusura del presunto scarico abusivo, ma anche l’insussistenza di qualsiasi altra opera o scarico che possa costituire ipotesi concreta di fattore inquinante l’area fluviale esaminata dall’autorità comunale”. La sospensione è stata accordata con effetti sino e non oltre la data della Camera di consiglio utile, fissata per il 19 novembre 2019, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio.



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