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PROROGA DELLA REGIONE
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Capaccio, divieto utilizzo agronomico dei reflui zootecnici: 8 giorni di sospensione
Comunicato Stampa
24 gennaio 2020 17:49
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CAPACCIO PAESTUM. Otto giorni di sospensione al divieto di utilizzo agronomico dei reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici. A disporlo con un avviso emanato nella giornata di oggi, venerdì 24 gennaio, il Comune di Capaccio Paestum, dopo che la Regione Campania aveva, con un proprio atto, autorizzato la richiesta di proroga avanzata solo pochi giorni fa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Franco Alfieri. Le imprese zootecniche che operano sul territorio di Capaccio Paestum hanno perciò tempo da sabato 25 gennaio a sabato 1° febbraio, secondo le modalità precisate nell’avviso.  “Si tratta di un provvedimento che abbiamo valutato con attenzione e per il quale il nostro Comune si è battuto - spiega Ettore Bellelli, assessore all’Agricoltura del Comune di Capaccio Paestum - l’utilizzo agronomico dei reflui va certo incontro alle esigenze degli allevatori, ma persegue anche finalità di salvaguardia ambientale, evitando l’utilizzo di concimi a base chimica e riducendo il rischio di spargimenti illeciti. Fronte, quest’ultimo, sul quale il Comune di Capaccio Paestum sta lavorando energicamente. Solo pochi giorni fa, infatti, insieme al Consorzio di Bonifica Paestum e ai Comuni di Albanella ed Eboli, abbiamo messo a fuoco un piano d’azione comune per prevenire e reprimere eventuali sversamenti che potrebbero danneggiare i corsi d’acqua, a cominciare dagli affluenti del Sele”. “Obiettivo della nostra Amministrazione - aggiunge il sindaco Alfieri - rimane quello di risolvere in maniera definitiva il problema dei reflui zootecnici, con un approccio che tenga sempre meglio insieme le ragioni dell’ambiente e quelle delle imprese. La grande occasione ci viene dal ‘Programma Straordinario per l’adeguamento impiantistico ambientale’ a supporto del comparto bufalino. Un’iniziativa avviata nell’ambito del PSR Campania, presentata proprio a Capaccio Paestum qualche giorno fa, che supporta la creazione di un'impiantistica moderna, capace di trasformare i reflui di allevamento in compost ed energia”.

ECCO L'AVVISO INTEGRALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici - L.R. n. 14/2010 e dgr n. 771/2012

La Giunta regionale della Campania, su istanza avanzata dall’Amministrazione del Comune di Capaccio Paestum, con apposito decreto dirigenziale n. 21 del 24/01/2020, ha concesso una sospensione di ulteriori giorni 08 (otto) del divieto temporale di spandimento dei reflui zootecnici e la conseguente autorizzazione alle imprese agricole titolari di comunicazione per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecncici in corso di validità, dalla data 25 gennaio 2020 fino al 1° febbraio 2020.

Fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla L.R.14/2010 e dalla disciplina tecnica regionale di cui alla Dgr 771/2012, per l'effettuazione delle citate operazioni di distribuzione dei materiali, occorrerà rispettare le seguenti condizioni:

1) Le aziende agricole siano in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 20 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012;

2) Il volume massimo di reflui che e possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non superi i 30 mc a ettaro, desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto 1), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona non vulnerabile ai nitrati di origina agricola;

3) Interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica di cui punto 1), con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina;

4) Siano puntualmente registrati nell'apposito “registro delle utilizzazioni” di cui all'art. 22 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012;

5) Siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;

6) Siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina tecnica regionale di cui alla dgr n. 771/2012 e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

7) Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui all'art. 23 della disciplina tecnica regionale di cui alla dgr 771/2012.



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