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Bcc Capaccio Paestum Serino aderisce ad accordo ABI sulla cassa integrazione
Comunicato Stampa
04 aprile 2020 10:35
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CAPACCIO PAESTUM. La BCC di Capaccio Paestum e Serino ha aderito alla convenzione ABI in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020. 

BENEFICIARI - L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

L’anticipazione si estende:

- all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto;

- all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

CARATTERISTICHE DELL’ANTICIPAZIONE - Si tratta di una apertura di credito in conto corrente a scadenza fissa per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400,00 a tasso di interesse nominale dello 0,00% ed esente dalla commissione sul fido accordato. L’importo di € 1.400,00 è calcolato sulla base di 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridurre proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto a tempo parziale. L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non può avere durata superiore a sette mesi.

In caso di esito negativo della domanda presentata all’INPS o allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca può richiedere la restituzione dell’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione, che dovrà essere estinta entro trenta giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del Lavoratore, la Banca comunica al Datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. Il Datore di lavoro, che sarà stato preventivamente autorizzato a ciò dal Lavoratore, provvederà a versare su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al Lavoratore, fino a coprire il debito. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti creditizi necessari.



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