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ORDINANZA REGIONALE
ORDINANZA REGIONALE
Campania, Fase 2 Covid-19: riaprono gli stabilimenti balneari
Comunicato Stampa
23 maggio 2020 01:05
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NAPOLI. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Da sabato 23 maggio è consentita la riapertura degli stabilimenti balneari e l'accesso nelle spiagge libere con le condizioni fissate dai piani di sicurezza comunale. E consentita la riapertura delle attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili. consentita l'attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo; a modifica di quanto disposto dall'ordinanza del 17 maggio 2020, è consentito lo sbarco sulle isole con mezzi privati da diporto, limitatamente alla mobilità infraregionale, relativa ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale. A decorrere da lunedì 25 maggio è consentito l'esercizio degli Zoo regionali (Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine nel Beneventano), a condizione del rispetto dei Protocolli, da trasmettersi da parte degli esercenti interessati ai Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl. Sui lidi in concessione, in particolare, il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri «quali la determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento in termini di sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile». «Per favorire un accesso contingentato - è scritto negli allegati all'ordinanza regionale - l’accesso avverrà con prenotazione (eventualmente on line), anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Per evitare code o assembramenti alle casse, deve essere favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione». Parimenti, gli accessi alle spiagge dovranno essere riorganizzati «per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti» e «potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C». Dal canto loro, «gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento».In spiaggia, «al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro nello stabilimento, le attrezzature balnerai (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che sia sempre garantita la misura di distanziamento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). A tal fine deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (es. lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri. Allo stesso modo, «tra le attrezzature di spiaggia (es. lettino, sdraio, sedia), non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra». per il servizio di bar e ristorazione si raccomanda l’attivazione di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all’ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, suggerendo comunque di tenere all’aperto l’area di somministrazione». Tra le varie attività, se «è vietata la pratica di attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti (es. balli, happy hours, degustazione a buffet, aree giochi, feste/eventi, ecc.), sono consentiti gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf), praticati sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale». Sulle spiagge libere, invece, «va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) - che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile». Resta che il sindaco, al fine di ridurre il rischio di contagio dovuto ad assembramento, può ordinare il posizionamento, nella spiaggia libera, escluso l’arenile di libero transito, in via provvisoria, di piantane comunali numerate, per l’installazione di ombrelloni, riservate solo ai turisti che hanno prenotato telematicamente il proprio posto; nell’area occupata dalle piantane si applicano le stesse misure si applicano le stesse misure di sicurezza sanitarie previste per gli stabilimenti balneari dal presente provvedimento. Allo stesso modo, il sindaco può vietare l’accesso alla spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento».



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