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LA SENTENZA
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Capaccio, scarichi killer: "impianto tombato", Tar accoglie ricorso Il Tempio
Alfonso Stile
11 settembre 2020 08:03
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CAPACCIO PAESTUM. Scarichi killer a Torre di Mare del 13 agosto 2019. Il Tar di Salerno, con apposita sentenza, dà ragione all’azienda ‘Il Tempio’ accogliendo il ricorso presentato dal titolare, Gianluigi Barlotti, richiedente l’annullamento dell’ordinanza sindacale urgente che gli imponeva di chiedere, all’autorità giudiziaria competente, il dissequestro di tutti gli elementi sequestrati all’interno alla sua attività per poter così provvedere “all’immediata eliminazione definitiva di tutti quegli elementi, fori, tubazioni, pozzetti, condotte, canalette e quant’altro, che consentano il convogliamento dei reflui zootecnici e delle acque di lavaggio dalle zone di allevamento nel canale adiacente, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui al d.lgs. n. 152/2006”. 

Barlotti, attraverso i suoi legali difensori, ha sempre sostenuto l’illegittimità sul rilievo e l’inesistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti, essendo stata adottata, detta ordinanza, “quando la presunta situazione di pericolo per l’incolumità pubblica era ormai chiaramente cessata ed erano state adottate tutte le misure e gli accorgimenti necessari per evitare qualsivoglia rischio per la pubblica incolumità”, visto anche che, nello stesso verbale di sequestro del 13.08.2019 della Polizia Municipale, si dà atto della circostanza che il ricorrente, in pari data, provvedeva immediatamente a cementare il presunto scarico abusivo e che tale rilievo è stato confermato dalla perizia giurata del geom. Carlo Voza, versata in atti, con la quale si dà conto della “perfetta tenuta” di tale chiusura tramite cemento.

Dopo aver concesso la sospensiva ed indicato un verificatore idoneo incaricato, ovvero la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania), il Tar ha evidenziato, dalla relazione presentata dall’ente verificatore stesso, che “il permanere del tappo in materiale cementizio che chiude la tubazione di scarico diretta verso l’esterno dell’azienda […] rende alquanto improbabile una eventuale situazione di possibile rischio, della dedotta situazione di pericolo. Infatti, la natura delle opere eseguite (‘tappatura’ della tubazione di scarico con materiale cementizio), ad oggi, di fatto ‘sigilla’ tale scarico rendendolo così inattivo e, di conseguenza, anche improbabile che si riproponga una eventuale situazione di rischio di sversamento”, in tal modo ponendo in risalto, in buona sostanza, l’insussistenza, in concreto, di un pericolo effettivo per la salute e l’ambiente in relazione allo “scarico” per cui è controversia.

Inoltre, la predetta relazione del verificatore è pervenuta a conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle esplicitate nel verbale dell’ARPAC depositato in giudizio in data 15.11.19, relativo all’ispezione dell’08.11.19, e cioè che il presunto scarico abusivo “risulta tombato con materiale cementizio” e che “non emergono opere o scarichi che possano costituire ipotesi concreta di fattore inquinante l’area fluviale”. Per tale ragione, i giudici della prima Sezione del Tar di Salerno, presieduta da Leonardo Pasanisi, hanno accolto la richiesta di Barlotti sentenziando che “sulla scorta degli esiti della predetta verificazione, non appare configurabile una situazione di pericolo effettivo e concreto, irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento”.



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