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NOTA STAMPA
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Capaccio, LabPolitico: "Bello è rimasto il solo a credere in ciò che dice"
Comunicato Stampa
25 gennaio 2019 08:25
Eye
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CAPACCIO PAESTUM. Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la seguente nota inviata, alla nostra redazione, dal gruppo Laboratorio Politico di Capaccio Paestum:

Desideriamo, ancora una volta, nonostante l’abbia già fatto anticipatamente l’ex consigliere Mucciolo Fernando Maria, esplicitare qualche appunto a quanto riportato nell’articolo pubblicato su StileTV del 10/01/2019 da parte dell’ing. Giovanni Vito Bello, per fare chiarezza su una serie di, secondo noi, inesattezze sulla dibattuta questione relativa alla procedura di appalto dei lavori di via Magna Graecia e per precisare taluni aspetti riportati nel testo che non corrispondono alla realtà, al solo fine di ripristinare la correttezza dell’informazione pur consapevoli che ripristinare la correttezza dell’informazione non è facile; così come rimettere il dentifricio nel tubetto rimane complicato.
Spiace constatare come la diatriba sulla vicenda, basata su considerazioni e valutazioni squisitamente tecniche e la cui discettazione sarebbe dovuta rimanere circoscritta ad esami scrupolosi degli organi tecnici e politici dell’ente, sia assurta agli onori della cronaca (non solo cittadina). Pertanto, in riferimento al contenuto dello scritto, per altro stilato con lessico particolarmente verboso ed esageratamente tecnico, si è costretti a riporre qui di seguito le precisazioni che il caso impone, abusando ancora una volta della sua pazienza e di quella dei lettori, ma con l’impegno formale che quello odierno costituisce l’ultimo intervento su una vicenda resa stucchevole e fastidiosa dalle dichiarazioni e dalle azioni di funzionari comunali che ostentano, a nostro avviso sapendo di mentire, apparente normalità.
Venendo ai fatti, in base alle note ufficiali emesse:
1) È da far presente che la questione sollevata sulla illegittimità della nomina a RUP dell’ing. Giovanni Vito Bello con contestuale sostituzione dell’ing. Carmine Greco (effettuata con deliberazione di G.C. n. 534 del 18/10/2018), non è affatto un “aspetto singolare” della vicenda. Esso costituisce, invece, un principio di civiltà giuridica che deve garantire, attraverso il rispetto delle norme statali di settore, il pieno rispetto della legittimità e legalità delle procedure di appalto. La nota di Bello prot. n. 45330 del 06/12/2018 e la nota del Segretario Generale prot. n. 46312 del 13/12/12018, con cui l’ing. Bello asserisce la correttezza della procedura adottata dall’allora amministrazione comunale per la nomina del RUP, altro non sono che delle reiterazioni della nota del Segretario Generale prot. n. 43331 del 21/11/2018, recante in allegato la nota di Bello prot. n. 42595 del 15/11/2018, alla quale l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con nota acquisita al Prot. n. 45158 del 05/12/2018 recepisce in toto i rilievi e le criticità sollevati dall’ ing. Greco circa l’adozione di una serie di atti e provvedimenti inerenti l’intervento del quo e, più nel dettaglio, in essa viene affermato:
a) “Per i progetti di importo pari o superiore al milione di euro è necessario tenere distinti il ruolo di RUP e di Verificatore del progetto per l’intera fase della realizzazione dello stesso”;
b) La nomina al RUP dell’ing. Giovanni Vito Bello con contestuale sostituzione dell’ing. Greco, avvenuta con deliberazione di G.C. n.534 del 18/10/2018, non è coerente con le previsioni di cui alle linee guide ANAC n.3 in quanto esse impongono al punto 2, sottopunto 2.1 “per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabili dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione……”;
c) La nomina al RUP dell’ing. Giovanni Vito Bello con deliberazione di G.C. n.534 del 18/10/2018 non è coerente, altresì, con le previsioni di cui all’art.31, comma 1., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dove espressamente, fra l’altro recita “…fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che dev’essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato…”.
Le considerazioni svolte dall’ANAC, confermano, ancora una volta, se mai fosse stato necessario, che la deliberazione di G.C. n.534 del 18/10/2018 è illegittima! Il provvedimento è stato assunto dalla giunta comunale che è un organo incompetente per la nomina del RUP, a mente del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e, pertanto esso è annullabile ai sensi dell’art. 21-octies della L.241/90 e ss.mm.ii..
2) Si contesta l’assunto dell’ing. Bello laddove asserisce che le eventuali “illegittimità” di un atto amministrativo viene dichiarata dal tribunale (amministrativo) competente (TAR). Per il principio di trasparenza e buona amministrazione, ove un’amministrazione responsabile ha contezza di aver adottato un provvedimento palesemente illegittimo (come nel caso in parola) ha l’obbligo di porre rimedio a tale situazione, facendo ricorso anche ad azioni di autotutela e, quindi, annullando l’atto viziato (azione questa, del resto, posta in essere dallo stesso ing. Bello in occasione dei due Bandi pubblicati dall’ing. Greco). L’amministrazione comunale, avrebbe potuto, e dovuto, ricorrere al annullamento d’ufficio di cui art.21-nonies della L.242/90 e ss.mm.ii ma non è stato fatto.
3) Tutta la trattazione relativa ai costi della sicurezza riportata dall’ing. Bello è relativa al D.p.r. n.222 del 03/07/2003 “regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art.31, comma 1, della Legge 11/02/1994, n.109-pubblicato sulla G.U. n.193 del 21 Agosto 2003”. Orbene tale norma non è più in vigore, essendo stata abrogata dall’art.304 del D.Lgs. n. 81 del 2008, del D.Lgs n. 106 del 2009, così come è stata abrogata la legge 109/94 (Legge Merloni). È stato abrogato anche il 1° codice degli appalti (D.Lgs. n.163/2006). Ora vige il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed ancora alcuni articoli dell’ex Regolamento (D.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) tra i quali l’art.32 che al comma 4, lettera E, espressamente prevede che tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.
4) Vi è palese incoerenza quando, a proposito di oneri di sicurezza, da un lato si afferma che nel quadro economico non va più inserita alcuna distinzione tra oneri diretti e oneri indiretti in quanto gli oneri indiretti in realtà attinenti ai lavori non rappresentano costi della sicurezza e, pertanto, confluiscono, rispetto a quanto avveniva in passato, nell’importo dei lavori a base di gara; mentre, dall’altra parte asserisce che il quadro economico allegato al progetto esecutivo dallo stesso ing. Bello verificato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. era corretto (e infatti non è stato modificato).
Tutto ciò è assolutamente inesatto in quanto il quadro economico approvato, allegato alla deliberazione di G.C. n.284 del 23/05/2018 di approvazione del progetto esecutivo, riporta quali costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso, la somma degli oneri della sicurezza inclusi nel computo metrico ovvero quelli sopra definti “diretti” e gli oneri della sicurezza specifici per l’attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) ovvero quelli sopra definiti “indiretti”. Tant’è che l’importo degli oneri della sicurezza, da non assoggettare a ribasso, oneri diretti ed oneri indiretti è lo stesso riportato nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, contrariamente a quanto vuole far credere l’ing. Bello. Insomma, a credere l’ing. in questione, è rimasto solo e soltanto lui.



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