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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA COMPLETA
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Capaccio, nuova piscina: De Caro chiede nuove delucidazioni sul progetto
Comunicato Stampa
22 dicembre 2015 09:32
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CAPACCIO. Nuovo complesso natatorio a Capaccio Scalo. Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la seguente nota inviata alla nostra redazione dal capogruppo di opposizione Gennaro De Caro, trasmessa al rup Rodolfo Sabelli; al direttore dei lavori, arch. Achille Ferolla; al sindaco Italo Voza, al segretario generale D’Amore ed ai consiglieri comunali: “Con richiamo a quanto esposto dal Sindaco durante la seduta dell’ultimo Consiglio Comunale, tenutasi il giorno 30.11.2015 con la lettura della documentazione prodotta sull’argomento, e a riscontro della nota di cui all’oggetto, il sottoscritto Consigliere Comunale ritiene doveroso procedere ad alcuni approfondimenti sulle questioni affrontate, anche con espresso richiamo alla  propria nota prot. n° 36922 del 19-10-2015. In primis il sottoscritto contesta le affermazioni, i giudizi e le osservazioni esternate preliminarmente dagli autori della nota in esame, essendo i punti oggetto di richiesta di chiarimento estremamente precisi e puntuali per quanto ritenuto di sapere.

Nella fattispecie, sarebbe stato semmai più opportuno che le SS.LL. specificassero, ciascuno per le rispettive competenze, fatti e circostanze con dovizia di particolari e di dettagli ogni argomento affrontato, soprattutto in ordine alla descrizione e consistenza dei lavori indicati come “inopinatamente eseguiti dall’impresa” e quelli nella discrezione della direzione dei lavori se contenuti entro il limite del cinque per cento come indicato dai richiamati disposti di cui all’art.132, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006 e all’art.161, comma 5, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.P.R.n.207/2010. Previa specificazione sia delle quantità in più e in meno delle opere variate e/o realizzate, che dell’ammontare delle opere, è certamente nei compiti delle SS. LL. rendere edotti i Consiglieri Comunali e i cittadini tutti in merito alla circostanza che le modifiche apportate rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, siano di tale entità e qualifica da rientrare nei casi previsti dalle richiamate norme. È appena il caso di ricordare che queste ultime prevedono, all’art.132, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.163/2006 quanto segue: “1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(lettera aggiunta dall'art. 34, comma 5, legge n.164 del 2014);

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo”.

Stante quanto illustrato in risposta al punto E) e indicato a guisa di esempio con la esecuzione dei pali a maggiore profondità di quella prevista in sede di progetto e all’esecuzione “dei lavori necessari alla irreggimentazione delle acque di falda che è stato necessario eseguire in corso d’opera per la migliore esecuzione dell’intervento”, nella fattispecie si configurano i casi previsti al comma 1) sopra citato, sempre entro il limite percentuale indicato “al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera", chiarito che l’art.161 del Regolamento di  esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.P.R.n.207/2010, al comma 5 precisa che “Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice”.

Nondimeno, ciò rappresenta solo una parte a controdeduzione delle questioni sollevate e per le quali, invece, lo scrivente auspicava un approfondimento da parte dei tecnici coinvolti, i quali, viceversa, hanno preferito restare nel vago e nell’ovvio, limitandosi a fare esclusivamente cenno alle norme citate di cui lo scrivente ha piena contezza, avendo già ricoperto cariche di responsabilità amministrativa comunale.

E la sospetta vaghezza delle giustificazioni fornite induce a ritenere che le nuove opere, necessitando di una nuova e specifica progettazione esecutiva aggiornata e riferita a lavori ulteriori non compresi nel progetto appaltato, non sarebbero riconducibili nell’ambito di applicazione dell’art.132, comma 1, lett.a) e b), D.Lgs.n.163/2006, costituendo esse una variazione sostanziale rispetto all’oggetto contrattuale.

Sul piano dei riferimenti normativi richiamati dalle LL.SS., si osserva, infatti, che l’art.132, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs.n.163/2006 ammette le varianti in corso d’opera per le ipotesi più sopra descritte e ivi tassativamente elencate. La variante prospettata, dunque, non appare conforme alle condizioni di ammissibilità previste nella norma suesposta per l’approvazione della stessa.

Infatti, sul piano della normativa richiamata, la variante prospettata non può ritenersi ammissibile ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art.132 del Codice non essendo intervenute «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» che possano giustificarla.

Per quanto concerne, invece, l’applicazione della lettera b) del comma 1 dell’art.132 del Codice, anche in tal caso si ritengono assenti i presupposti normativi che potrebbero legittimare la prospettata variante in corso d’opera. Perché la variante sia ammissibile occorre, infatti, che la stessa sia giustificata sulla base del presupposto relativo alle «cause impreviste e imprevedibili» che, devono essere ancorate «a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l’evento» (si vedano la determinazione 9/2003 e la deliberazione 54/2012 dell’ANAC già Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici).

Tanto considerato, e dal momento che le risposte fornite non soddisfano né possono ritenersi esaustive ai fini delle tante inquietudini espresse da numerosi cittadini, lo scrivente ai fini di un maggiore approfondimento chiede ulteriori chiarimenti nel merito dei seguenti punti:

A) Se è vero, in considerazione del progetto esecutivo prodotto dall’impresa, che il muro semicircolare, poi eliminato, costituiva parte integrante del progetto ed era posto a distanza non regolamentare rispetto al corso d’acqua ivi lambente il lotto.

B) Se è vero, attesa la realizzazione dei pali e delle fondazioni di detta struttura edilizia parte integrante del progetto a base di appalto e di quello esecutivo precipuo dell’appalto integrato, che il nuovo intervento, per natura e consistenza, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica variante e, nel qual caso, se l’importo delle stesse opere sia da far rientrare tra i casi di cui ai commi 1 e 2 del citato art.132 del D.Lgs. n.163/2006, dovendo la prescritta autorizzazione della Soprintendenza essere acquisita preliminarmente alla esecuzione delle opere.

C) Se è vero, considerato quanto già relazionato con la nota richiamata in oggetto, attesa la natura dell’appalto a corpo per quanto offerto in miglioria dall’impresa e a misura per quanto a base di gara, che la natura e la consistenza delle opere diversamente realizzate dall’impresa nella loro complessità e globalità non siano da reputarsi in variante bensì a discrezione della Direzione dei Lavori e che per le stesse non ricorrano gli estremi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006.

Vogliano, inoltre, le SS.LL. dichiarare se la indicazione dei parcheggi nelle aree di pertinenza di un insediamento residenziale, già previsti a soddisfacimento degli standard residenziali, possano considerarsi a servizio del nuovo impianto natatorio. Dicano ancora le SS.LL. se i parcheggi indicati in diverse aree sparse ed esterne all’impianto progettato, poste a notevole distanza, e quelli previsti in un’area ancora non acquisita al patrimonio indisponibile dell’Ente (negli elaborati tecnici definita come area oggetto di futura espropriazione), possano ritenersi urbanisticamente conformi ed essere legittimamente considerati a servizio della struttura natatoria.

Con espressa riserva, lo scrivente coglie l’occasione per richiedere copia conforme della documentazione tecnica e contabile significante l’offerta dell’impresa aggiudicataria della gara di appalto per successivi maggiori approfondimenti, da rendere anche in formato pdf onde scongiurare aggravi di spese per il Comune”.



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