Sport
LA SENTENZA
LA SENTENZA
Salernitana, ricorso playout respinto: pubblicate le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale
Redazione
30 giugno 2025 17:50
Eye
  634

SALERNO. Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato oggi, 30 giugno, le motivazioni che, lo scorso 19 giugno, hanno portato a respingere il ricorso presentato dalla Salernitana, che chiedeva l'annullamento "dei Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025 della Lega Nazionale Professionisti B". La Salernitana ha, segnatamente, contestato la determinazione del Presidente della LNPB – veicolata con Comunicato del 18 maggio 2025 – di rinviare le gare di play-out a data da destinarsi, in forza di motivazione asseritamente succinta, fondata sulla comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla stessa LNPB dalla Procura Federale, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; nonché la successiva fissazione – giusta Comunicato del 5 giugno 2025 – delle date di play-out ai giorni 15 e 20 giiugno 2025. Ha, in particolare, contestato:- la presunta carenza di potere del Presidente LNPB e l’asserita violazione dello Statuto della LNPB, non ricorrendo – a proprio avviso – norme statali o sportive tali da fondare la competenza del Presidente né ragioni, in fatto o in diritto (altre dalla comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti della società Brescia Calcio Spa), idonee a giustificare il rinvio sine die delle gare di play-out;- l’asserita lesione degli interessi della Salernitana, per avere il rinvio a data da destinarsi e la successiva repentina riprogrammazione delle gare ostacolato la programmazione societaria e sportiva, determinando “non poche incertezze in merito alla possibilità di rispettare le scadenze contenute nel “Sistema delle licenze”, di cui al Comunicato n. 145/A della FIGC” (pag. 7 del ricorso), alterando la competizione sportiva e dando luogo a “gravi problemi di ordine pubblico” (pag. 8 del ricorso). Ha, per l’effetto, chiesto che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, stante la situazione di (ritenuta) assoluta e straordinaria incertezza, venisse – previa interinale sospensione dei Comunicati gravati – ordinato e/o indicato alla FIGC e alla LNPB, per quanto di competenza, l’annullamento del play-out e/o la modifica della composizione della Serie B 2025/2026 con n. 21 o 22 squadre, ritornando alla formula già prevista in via ordinaria dall’art. 49 delle NOIF. 

"Il ricorso deve essere respinto - scrive il Tribunale Federale Nazionale, con la Sezione Disciplinare  - Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art. 27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all'avvio dell'odierno procedimento, pendente - a quanto consta agli atti - omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza. Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosaapplicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino ictu oculi di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309). Occorre, quindi, richiamare il contenuto dei due Comunicati oggetto dell’odierna impugnativa. Il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 ha disposto il “rinvio delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”, “vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale […] all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club”.

Il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025 ha provveduto alla riprogrammazione delle gare di play-out nei giorni 15 e 20 giugno 2025, “visto il C.U. LNPB n. 211 del 18 maggio u.s.; preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio u.s.; in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale e del Decr. Pres./0016/CFA 2024-25, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-25; considerata la programmazione dell’International Match Calendar FIFA 2025; tenuto conto della proroga dei termini di cui al C.U. FIGC n. 307/A del 27 maggio u.s.; in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB”. Dallo stesso letterale tenore degli atti discende l’infondatezza delle doglianze di parte. Lungi dall’essere fondati su inconsistenti basi giuridiche, entrambi i Comunicati si basano sul dettato dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB, che espressamente prevede la facoltà del Presidente di disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o entrambe le società interessate, la variazione della data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare (“È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”).

Non v’è, pertanto, difetto di competenza, né ha, per il vero, ragion d’essere la presunta assenza di motivazioni alla base dei Comunicati gravati. Fermo restando che non sussiste alcun onere di motivazione di un Comunicato Ufficiale, men che meno ove lo stesso si limiti come nel caso di specie – a regolare profili squisitamente organizzativi, le determinazioni non sono il frutto di un mero arbitrio del Presidente, ma della precisa intentio di salvaguardare la regolarità della competizione, interesse primario dell’ordinamento sportivo. 

Il Comunicato del 18 maggio 2025, di cui si è riportato il contenuto, fa invero chiaro e inequivoco riferimento alla comunicazione della Procura Federale di conclusione di indagini (quelle a carico della società Brescia Calcio Spa) relative a violazioni regolamentari, peraltro  documentali, evidentemente idonee a incidere sulla classifica finale del Campionato di Serie B in quanto sanzionate con punti di penalizzazione in classifica. Il rinvio delle gare si è, dunque, atteggiato a mezzo al fine di permettere la conclusione di un procedimento disciplinare (definito con la decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025, pubblicata il 30 maggio 2025) il cui esito avrebbe (come ha) inevitabilmente pesato sulla classifica (invero riformulata dalla LNPB con posizionamento della US Salernitana al 16° posto e della UC Sampodoria al 17°). Parimenti coerente e congruo nelle motivazioni appare il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, che, fissando le nuove gare, ha conferito rinnovata certezza alla competizione. Il quadro non è punto contestabile, né ricorrono le riferite lesioni di interessi, che la Salernitana avrebbe patito in ragione dei Comunicati. Premessa la dubbia consistenza delle “lesioni”, invero non adeguatamente dimostrate da parte ricorrente, le stesse non sono riconducibili ai Comunicati, ma alle obiettive circostanze – esterne ai Comunicati stessi e altre dai contegni della Lega –  di cui i medesimi CU danno puntualmente atto. Le domande di parte meritano, in definitiva, di essere respinte, anche in ragione del preminente interesse alla regolarità del Campionato, che i gravati Comunicati hanno, legittimamente e motivatamente, inteso preservare. L’assoluta novità delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese"



Logo stiletvhd canale78
Immagine app 78
SCARICA
L’APP