Attualità
Autovelox: precisazioni del comandante della polizia locale Antonio Rinaldi
Administratore Admin
10 novembre 2009 00:00
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Dalla lettura di alcuni articoli pubblicati di recente, su testate provinciali, circa la “presunta irregolarità nell’utilizzo dell’autovelox” da parte della Polizia Locale di Capaccio, si rileva che le “novità” scoperte dall’esperto nazionale del Codacons, autore della segnalazione, consisterebbero nel fatto che:

- la polizia locale utilizzerebbe cartelli pre-segnalatori fissi e mobili non a norma;

- gli agenti dovrebbero stare a bordo strada vicino al segnale mobile;

- gli apparecchi fotografici dovrebbero stare sulla banchina;

- la polizia locale avrebbe scattato all’alba foto con gli autovelox, ma dalle stesse si deduce che vengono nascosti rilevatori e segnale mobile.

Orbene, fatta salva l’azione penale a cui il sottoscritto ha dato già corso per i fatti a rilevanza penale riscontrati negli articoli suddetti, si precisa, ma solo come atto dovuto in rispetto della giusta e corretta informazione, quanto di seguito riportato con preghiera di volerne dare pari diffusione.

L’attuale normativa di riferimento è costituita dalla direttiva del Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 con allegato manuale di istruzioni operative. Un provvedimento che altro non è che una “summa” di tutte le norme, le circolari e i pareri ministeriali sulla spinosa materia dei controlli elettronici della velocità, riassunte e chiarite in un’unica direttiva che abroga tutte le norme prodotte negli ultimi anni. E che, soprattutto, sgombra il campo da dubbi e interpretazioni di comodo. Una specie di codice dell’autovelox, una sorta di manuale per un suo corretto utilizzo, chiaramente destinato agli operatori di polizia stradale. Parimenti, si evidenzia la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prot. n.0085965 del 6/10/2009.Da tali atti si evince inequivocabilmente che la segnaletica stradale fissa di presegnalazione di autovelox presente sulla SS18, apposta dall’Ente proprietario della strada, nonché quella mobile utilizzata dalla polizia locale di Capaccio per pre-segnalare la postazione autovelox, è conforme al punto 7 del manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009, nonché all’articolo 1 e 2 del D.M. 15 Agosto 2007 (attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Inoltre, l’art.142 comma 6-bis CdS recita:“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.

Nel caso in cui la presunta ravvisata difformità dei segnali stradali di preavviso sia riferita al colore dei pannelli, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.0085965 del 6/10/2009 ha chiarito che una eventuale difformità della colorazione non inficia la valenza della segnalazione purché ne sia garantita la leggibilità.

La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prot. n.0085965 del 6/10/2009, al punto 4, sancisce che l’obbligo della visibilità è riferito alla sola postazione e quindi non vi è obbligo, da parte degli agenti, di rendersi visibili in quanto l’art.183 del regolamento di attuazione del Codice della Strada non ha attinenza con l’art. 142 in quanto è esplicativo dei contenuti dell’art.43 del medesimo Codice, relative alle segnalazioni eseguite dagli agenti preposti al traffico, e alle modalità per rendere visibili il personale esposto al traffico in condizioni notturne o di scarsa visibilità. Inoltre, “Non sussiste alcun obbligo di precisare nella segnalazione il tipo di postazione (fissa o mobile)”.

Sempre la stessa circolare del Ministero, al punto 5, sancisce che “Gli unici adempimenti cui ottemperare sono quelli relativi alla segnalazione ed alla buona visibilità della postazione di controllo”.In riferimento al palesato obbligo di utilizzare segnalazioni luminose o i lampeggianti del veicolo di servizio da collocare vicino al cartello di preavviso, ciò, come le altre, non risponde al vero;  infatti, sia il punto 7 – parte II - del manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni), che il D.M. 15 Agosto 2007 (attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), si riferiscono ad UNA FACOLTÀ  e NON UN OBBLIGO. Infatti, testualmente recitano:

-          Punto 7 – parte II - manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni):

-          Punto 7.1 – parte II - manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni):

In riferimento al palesato obbligo di collocare la postazione autovelox sulla banchina stradale e rendere il veicolo di servizio visibile collocandolo vicino alla stessa postazione, ciò, come Tutte le altre cose asserite negli articoli, non risponde al vero;  infatti, il punto 7 – parte II - del manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni), testualmente recita:

-          Punto 7 – parte II - manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni):

-          Punto 2 – parte III - manuale operativo allegato alla suddetta direttiva n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009 (cd. Direttiva Maroni):

Infine, in riferimento alla specifica frase che si legge nell’articolo apparso sul quotidiano “La Città”: “In questi giorni, molti ricorsi per eccesso di velocità, con tanto di foto degli autovelox, sono stati sistematicamente respinti. Ebbene c’è una novità, sembrerebbe infatti che la polizia locale abbia scattato le foto con gli autovelox intorno all’alba per far vedere bene la loro posizione agli utenti. Ma poi le foto delle contravvenzioni proverebbero che gli strumenti di rilevamento della velocità non fossero ben visibili. Del Mese spiega che se la prima foto mette in chiaro che è tutto in regola, le successive invece dimostrano che vengono nascosti il rilevatore di velocità e il segnale mobile. Mentre la postazione viene posta al di fuori della carreggiata, dietro alberi e barriere laterali”.

In riferimento all’impiego dell’autovelox nelle prime ore del mattino, si precisa che sia la legislazione pre vigente, che quella attuale, consente di effettuare accertamenti in orari diurni, serali e notturni. Sia l’autovelox che il segnale mobile di preavviso, utilizzati dalla polizia municipale di Capaccio sulla SS.18, sono stati sempre collocati in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa e comunque in modo ben visibile così come dimostrano le foto di “appostamento e relativi verbali” di volta in volta redatti dagli operatori di polizia. Si rammenta che la normativa sopra citata, per ciò che attiene alla collocazione delle postazioni di controllo ed al segnale di preavviso mobile, fa riferimento a “condizioni di sicurezza” e comunque “fuori dalla sede stradale”.

La polizia municipale di Capaccio, nell’utilizzo dell’autovelox, in particolar modo sulla SS18, ha sempre operato nel pieno rispetto del codice della strada e di ogni altra normativa in materia. A testimonianza di ciò vi è la bassissima percentuale di ricorsi accolti sia dal Prefetto che dal Giudice di Pace.

Se il Codacons, per il tramite dei suoi esperti nazionali, avesse monitorato la situazione almeno a livello provinciale circa l’utilizzo degli autovelox dopo l’entrata in vigore della direttiva del Ministro degli Interni Maroni (14 agosto 2009) nonché dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 22/7/2009,  pubblicata nel BUR Campania n. 48 del 3 agosto 2009 (Regolamentazione ed uso degli apparecchio di misurazione della velocità – autovelox - sulle strade di proprietà regionale), avrebbe scoperto (E QUI STÀ LA VERA NOVITÀ) che il Comandante della Polizia Locale del Comune di Capaccio, nella persona del sottoscritto, vista la confusione legislativa che si è venuta a creare con le due normative suddette, in quanto in antitesi tra loro, dal 20.08.2009 ad oggi, NON HA MAI DISPOSTO L’UTILIZZO DELL’AUTOVELOX sulla SS.18,  tant’è che nessun verbale ai sensi dell’art.142 CdS è stato elevato.

Diversamente da altri Corpi, questo atteggiamento di aspettativa è stato adottato in attesa di chiarimenti da parte della Prefettura circa il coordinamento a cui la direttiva Maroni fa riferimento nonché l’esito del ricorso proposto dal Consiglio dei Ministri che ha impugnato, la leg-ge Regionale Campania n.10/2009 che regolamenta l’uso degli apparecchi di misurazione della velocità sulle strade di proprietà regionale, meglio conosciuti come autovelox. In quanto, secondo il ministro Fitto, la legge presenta aspetti di illegittimità costituzionale perché la sicurezza stradale rientra esclusivamente nella competenza dello Stato e non delle Regioni.

Tutto ciò dovrebbe quantomeno far riflettere circa lo scopo dell’utilizzo dell’autovelox che, da parte della Polizia Locale di Capaccio, mira solo ad aumentare la sicurezza stradale.Quindi, non si capisce come possa il Codacons consigliare di proporre un fantomatico ricorso avverso multe che non sono state mai fatte essendo 60 giorni il termine per proporre ricorso? (sic!)

Un’altra circostanza che non si capisce e si dovrebbe chiarire, sta nel fatto che sul quotidiano “La Città” si cita solo Capaccio mentre sul quotidiano “Il Mattino” il problema sarebbe stato rinvenuto ad Eboli, Capaccio e sulla litoranea? (sic!)Pertanto, quanto asserito negli articoli sopra citati costituisce solo una diffamazione ed una calunnia sull’operato della polizia locale di Capaccio con conseguente danno d’immagine. È stata quindi già effettuata la trasmissione di tutti gli atti alla competente Autorità Giudiziaria nonché della denuncia/querela con cui si chiede di procedere penalmente a carico degli autori degli articoli sopra citati e di quanti vi hanno concorso nella sua realizzazione.

Capaccio, 10 novembre 2009

IL COMANDANTE

Cap. Antonio Rinaldi

 



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