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Capaccio, 'grandi evasori': giovane tributarista in Roma spiega come agire
Comunicato Stampa
21 maggio 2019 18:17
Eye
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CAPACCIO PAESTUM. Lotta ai grandi evasori di Capaccio Paestum intrapresa dal commissario prefettizio Rosa Maria Falasca. Riceviamo e pubblichiamo, al riguardo, una nota inviata, alla nostra redazione, dall’avv. Pietro Rossomando, tributarista in Roma

Desta un certo clamore la recentissima notizia sulla lotta ai ‘grandi evasori’ annunciata dal commissario pro tempore di Capaccio Paestum, dott.ssa Falasca. Ciò, tra gli altri, per due principali ordini di motivi. Anzitutto, perché il tempo a disposizione di chi si prefigge un’azione di recupero di tale portata è evidentemente irrisorio. In secondo luogo, perché la macchina amministrativa comunale, per effetto dell’annunciato ridimensionamento delle sue risorse, difetta del personale competente a tal fine preposto, rischiando di vanificarne l’attività e di aggravare le risorse pubbliche disponibili. L’iniziativa del Commissario pro tempore, sia chiaro, è pacificamente apprezzabile nell’intento, ma irraggiungibile nell’obiettivo!
Dunque, come fare? Una prima soluzione troverebbe riscontro negli strumenti normativi da ultimo schierati dal legislatore nazionale.
Lo scorso 30 aprile, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Crescita che, all’art. 15, testualmente dispone “Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. (…) gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità̀ con cui il debitore manifesta la sua volontà̀ di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché́ la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse (…)”.
Sarebbe auspicabile, in questa prospettiva, che il Commissario straordinario decida di impiegare il limitato tempo a sua disposizione per la stesura di un Regolamento che recepisca gli impulsi offerti dal legislatore centrale che senza dubbio risulterà maggiormente di vantaggio all’Amministrazione insedianda e alla collettività dei contribuenti.
Il successo del processo di riscossione dei crediti fiscali, in altri termini, passa da una necessaria attività di contraddittorio nell’ambito di un più ambizioso ripensamento del rapporto con i contribuenti nella fiscalità locale. È tempo di utilizzare la leva fiscale come strumento di perequazione sociale e di accelerazione economica e non più di repressione coattiva. E tempo di ripartire, ma con metodo!



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