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NUCLEI FAMILIARI
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Capaccio, evasione tributi locali: al via verifiche esenzioni prima casa
Comunicato Stampa
17 febbraio 2020 09:46
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CAPACCIO PAESTUM. Misure preventive del Comune di Capaccio Paestum per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali. Il dirigente responsabile, dott. Antonio Rinaldi, comunica che, in ottemperanza a quanto disposto con la delibera di Giunta n. 56 del 29/01/2020, sarà dato corso da parte dell’Ufficio Tributi - Entrate patrimoniali, in sinergia con l’Ufficio Demografici, il procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti riguardo all’abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU/TASI (prima casa), tramite il procedimento di verifica d’ufficio della sussistenza del requisito della dimora abituale per le residenze concernenti i nuclei familiari composti da un solo componente presenti nel comune di Capaccio Paestum. 

Premesso: 

- che, il cuore pulsante del modello partecipativo nella Pubblica Amministrazione è rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell’ottica di consentire al cittadino la “piena visione e verificabilità” dell’operato del potere pubblico, nel corso del suo svolgimento; 

- che, da una verifica effettuata nella banca dati dell’anagrafe della popolazione residente nel comune di Capaccio Paestum è emerso che vi sono n.1939 nuclei familiari monocomponenti, ovvero costituiti da una sola persona; 

- che, l’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l’IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI e alla TARI, della IUC. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione. 

- che il Comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A decorrere dal 2016, invece, non è più prevista la facoltà per il comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni: il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- che l’IMU è dovuta dai seguenti soggetti: proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;

- che vi è un dato oggettivo relativo all'evasione dei tributi ed è quello dovuto alla mancata notifica di una percentuale di avvisi di accertamento stimati intorno al 10% annuo, problema questo connesso alle omesse notifiche da parte del servizio postale anche a causa dell’irreperibilità del destinatario che nella maggior parte dei casi riguarda anche le così dette “case estive” o “seconde case”, le quali si prestano a cambi di residenza molte volte strumentali solo al fine di ottenere agevolazioni sulle imposte legate all’acquisto della casa (il cosiddetto bonus prima casa), alle imposte annuali sugli immobili (esenzioni da Imu e Tasi per l’abitazione principale), ai benefici socio-assistenziali collegati al nucleo familiare e all’Isee;

- che, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza 28 marzo 2019, n. 8627 – ICI, ha sentenziato in riconferma della linea già assunta con precedenti pronunce, che si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente;

- che, la Corte di Cassazione Civile – terza sezione – sentenza n. 11550 del 14 Maggio 2013, ha stabilito che “le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale“;

Considerato:

- che, ai fini della detrazione IMU per l’abitazione principale occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari. Il contribuente deve provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale ossia come dimora abituale di tutta la famiglia, non potendo sussistere il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé stesso. Questo è il principio formulato dalla Sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019.

- che, la falsa dichiarazione di residenza oltre a rappresentare una violazione di carattere penale (Falso in atto pubblico), sotto un profilo fiscale, può avere conseguenze particolarmente importanti poiché, in tal caso, alla revoca della residenza sarà collegata la richiesta di immediata restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni;

- che, ai sensi dell’art.11 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente – la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; (b) per trasferimento all'estero dello straniero; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché', per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore;

- che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente - L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

- che, ogni cittadino deve avere una residenza effettiva, che deve corrispondere per legge (Art 43, comma 2, Cod. Civ) il luogo della sua dimora abituale, ove cioè ha deciso di vivere in modo stabile e duraturo. Gli accertamenti relativi alla residenza sono esperiti dall’Ufficiale di anagrafe poiché è specifico compito dell’Ufficiale di anagrafe di provvedere alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente. Questi può ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati da ognuno in ordine alla propria residenza, potendo disporre, inoltre, apposite indagini al fine di accertare che la residenza di ciascuno sia effettiva e non fittizia. A tal fine, l’Ufficiale può invitare ogni appartenente della popolazione residente a presentarsi nel suo ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. L’amministrazione comunale, dunque, non si limita a prendere atto di quanto il cittadino dichiara in ordine alla propria residenza, ma ne controlla la “verità” procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l’iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all’Ufficiale d’anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l’attuazione in concreto di tale comportamento con l’instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale., ciò in quanto, non è possibile avere una residenza meramente formale o “di comodo” al solo scopo – ad esempio – di godere di riduzioni o agevolazioni fiscali o di tipo assistenziale, o, ancora, al solo fine di rendendo più difficile il proprio reperimento a postini e ufficiali giudiziari.

- che, l’art. 19, comma 2, del D.P.R. 223 del 30.05.1989, dispone che per verificare la regolare posizione anagrafica dei cittadini, l’Ufficiale di anagrafe può avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale;

Ritenuto:

- che, nell’ambito delle misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, bisogna dare corso, da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, di concerto con il servizio Demografico - Ufficio anagrafe, il procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti che costituiscono nuclei familiari composti da una sola persona che beneficiano dell’esenzione dell’IMU/TASI per l’abitazione principale, verificando la sussistenza del requisito della dimora abituale poiché, ai fini della detrazione IMU per l’abitazione principale, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari. Il contribuente deve provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale ossia come dimora abituale di tutta la famiglia, non potendo sussistere il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé stesso, anche in ragione del principio formulato dalla Sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019.

Ai sensi degli agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, si dà notizia dell’avvio del procedimento di seguito specificato. Fasi del procedimento:

- Analisi delle situazioni dei contribuenti che costituiscono nuclei familiari composti da una sola persona che beneficiano dell’esenzione dell’IMU/TASI per l’abitazione principale, verificando la sussistenza del requisito della dimora abituale poiché, ai fini della detrazione IMU per l’abitazione principale, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari poiché è il contribuente che deve provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale ossia come dimora abituale di tutta la famiglia, non potendo sussistere il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé stesso, anche in ragione del principio formulato dalla Sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019;

- Sopralluoghi e verifiche da parte degli organi deputati per legge al controllo ovvero della polizia municipale;

- Incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati dell’ufficio tributi, dell’ufficio anagrafe, dell’ufficio del catasto, del registro immobiliare, del Consorzio di Bonifica Sx Sele (fornitura idrica), Banca dati del gestore per la fornitura dell’energia elettrica, e di altri enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

- Cancellazione d’ufficio della residenza anagrafica per irreperibilità in caso di accertata mancanza del requisito della dimora abituale a seguito delle verifiche, sopralluoghi e incrocio dei dati acquisiti dalle banche dati, soprattutto di quelle relative al consumo idrico ed elettrico;

- Conseguentemente alla eventuale cancellazione d’ufficio della residenza per mancanza del requisito della dimora abituale, ai fini dell’IMU/TASI, si procederà all’esame della situazione immobiliare del contribuente, alla verifica della situazione tributaria rispetto alla mutata situazione essendo venuto meno il requisito di abitazione principale;

- Istruttoria relativa all’IMU/TASI sulla base delle risultanze delle verifiche attivate sulle singole posizioni dei contribuenti negli ultimi cinque anni nell’ambito dell’attività di accertamento della sussistenza dei requisiti della dimora abituale;

- Accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente se necessario;

- Richiesta integrativa al contribuente qualora siano necessari informazioni/dati/chiarimenti, non diversamente reperibili, per la conclusione del procedimento;

- In caso di annullamento d’ufficio della residenza per irreperibilità, emissione dell'avviso di accertamento IMU/TASI relativo ai cinque anni precedenti a quello ordinario;

- Eventuale ricevimento da parte del contribuente della segnalazione di errori contenuti nell'avviso di accertamento, evidenziando le problematiche segnalate;

- Esame delle problematiche segnalate;

- Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;

- Accertamento dell'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento;

- N.B: le notifiche possono avvenire mediante affissione all’Alb Pretorio del Comune in quanto tale procedura rende efficace la notifica di qualsiasi atto conseguente alla cancellazione della residenza per irreperibilità;

Informazioni ai fini del presente provvedimento:

- Modalità di avvio del procedimento: attivato d’ufficio;

- Oggetto del procedimento promosso: posizione IMU/TASI da accertare ai fini dei tributi locali del Comune di Capaccio Paestum;

- Amministrazione competente: Comune di Capaccio Paestum;

- Posizione Organizzativa competente: Responsabile dell’Area di P.O Dott. Antonio Rinaldi

- Unità organizzativa competente: Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n. 8, Capaccio Paestum (Sa) –

Lun. Mer. Ven: 09.00/12.00 - Mar.15.30-17.30 - Tel.0828725599 -

tributi@pec.comune.capaccio.sa.it

- Responsabile del procedimento/istruttoria IMU/TASI: Di Perna Francesco

- Responsabile del procedimento/istruttoria Anagrafe: Franco Angelo

Ufficio a cui deve essere presentate eventuali istanze

Affinché le istanze si possano considerare valide ai fini dell’avvio del procedimento dovranno essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all’indirizzo: tributi@pec.comune.capaccio.sa.it

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo: Comune di Capaccio

Paestum (SA) – Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, 84047 - Capaccio Paestum (Sa);

- brevi manu direttamente all’ufficio tributi: Lun. Mer. Ven: 09.00/12.00 - Mar.15.30-17.30 .

Richieste, istanze e altre comunicazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno prese in esame ma non costituiranno parte formale del presente procedimento. Modalità per ottenere informazioni relative a procedimenti in corso: Affinché le istanze si possano considerare valide ai fini dell’avvio del procedimento dovranno essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all’indirizzo: tributi@pec.comune.capaccio.sa.it

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo: Comune di Capaccio Paestum (SA) – Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, 84047 - Capaccio Paestum (Sa);

- brevi manu direttamente all’ufficio tributi: Lun. Mer. Ven: 09.00/12.00 - Mar.15.30-17.30 .

Termine per la conclusione del procedimento: Il presente procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, oppure, adeguatamente motivato, fino a un termine di 180 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso:

a) per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

b) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo;

c) nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi;

d) nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, per il tempo, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessario alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante nell’ipotesi prevista dall’art. 10 bis della legge 241/1990. Per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati.



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