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LA NOTA
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Salerno, albergo a Foce Irno: esposto-denuncia dei consiglieri di minoranza
Comunicato Stampa
19 febbraio 2025 10:45
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SALERNO. I sottoscritti Consiglieri comunali  Elisabetta Barone, Roberto Celano, Ciro Giordano, Catello Lambiase, Corrado Naddeo, Claudia Pecoraro, Donato Pessolano, Dante Santoro e Domenico Ventura,  nelle vesti di esponenti politici di Minoranza presso il Consiglio Comunale di Salerno;

Premesso che:

- pubbliche notizie di stampa, relative alla vendita da parte del Comune di Salerno di due lotti di terreno acquisiti nel 1995 come area di risulta di pre-esistente stabilimento Italcementi, nel vigente PUC area Prog 1/b - lotti 1 e 2 - via Torrione, hanno denunciato la possibile condizione di inalienabilità degli stessi a causa di un “vincolo di destinazione pubblico a Standard verde e parcheggi” disposto dalla Legge e puntualmente richiamato nel contratto di compravendita;

- il Comune di Salerno ha dato inizio ad una gara pubblica per la cessione di ulteriore area urbana in massima parte riveniente dall’immobile ex-Italcementi, nel vigente PUC area Prog 3 - via Vinciprova;

SOTTOPONGONO FORMALE ESPOSTO-DENUNCIA

per presunte irregolarità tecniche e amministrative presenti nelle richiamate operazioni, a chiunque ascrivibili, nonché per eventuali comportamenti illeciti per tutte le fattispecie di reato, anche di natura erariale, ravvisabili nei fatti di seguito esposti; 

CHIEDONO ESPRESSAMENTE CHE, PER QUANTO DI COMPETENZA,

a tutela degli interessi dell’intera Comunità, obiettivo prioritario rispetto a ogni e qualsiasi altra utilità pubblica o privata eventualmente perseguita attraverso le azioni poste in essere, siano:

- verificata la regolarità delle procedure;

- adottato ogni provvedimento che, all’esito delle indagini istruttorie, possa ritenersi opportuno;

- perseguite le eventuale responsabilità a norma di Legge. 

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In merito a quanto richiesto, lo scrivente ritiene di evidenziare i seguenti punti della vicenda ritenuti meritevoli di attenzione alla luce delle informazioni presenti sul web:, ricostruite come di seguito

1 Acquisto del suolo

Premesso che:

a) L’art. 21 della Legge 219/81 per la ricostruzione post-terremoto ’80 dispose la concessione alle imprese produttive di un contributo pari al 75% delle spese per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti, anche previa delocalizzazione; 

b) L’art. 8 c. 1 della L. 730/86 stabilì che la destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti delocalizzati doveva essere regolata con convenzione da stipularsi con i Comuni e vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche;

l’Italcementi decise di offrire al Comune di Salerno il terreno di risulta dello stabilimento produttivo a seguito di delocalizzazione in area di Fuorni della stessa Città. L’Ente, in vista dell’acquisto, diede inizio alla procedura di modifica del Piano Regolatore individuando una “Zona A”, per la parte edificata, e una “Zona a recupero Standard, verde e parcheggi”, per quella residua, anche con l’obiettivo di adeguarne la dotazione ai parametri di Legge. A questa finalità pubblica fu vincolata l’area nell’atto di acquisto, con il riconoscimento della sua funzione di “elemento essenziale” ai fini delle reciproche volontà negoziali.

2 Fondi e accordi finanziari

Premesso che:

a) L’art. 6 c. 3 della Legge 730/86 dispose la concessione al Comune di Salerno di un contributo di 10miliardi per le attività post-terremoto; 

b) Gli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza n. 19/Pres del 15/03/89 stabilirono che il valore degli immobili relitti, quantificato da una commissione ministeriale sulla base di una perizia giurata redatta con riferimento alle loro nuove destinazione d’uso, doveva essere decurtato dal contributo totale e che, nel caso in cui gli immobili fossero stati ceduti prima della definizione della procedura, l’importo da detrarre doveva essere sempre e soltanto quello risultante dall'atto di trasferimento; 

il Comune, privo di risorse proprie, utilizzò certamente i fondi statali anche per la transazione con Italcementi dopo aver definito, di comune accordo con controparte, il prezzo di 577,5milioni quantificato dall’Ufficio Tecnico in funzione delle nuove destinazioni. L’Italcementi, per tutelarsi da eventuali rettifiche al rialzo da parte del Ministero e dal conseguente rischio di un minore incasso complessivo, essendo non modificabile il valore in atto ai fini del contributo totale, chiese ed ottenne dal Comune il rilascio di una fidejussione bancaria dell’importo di 3,8miliardi che, di fatto, avrebbe dovuto essere il costo effettivo dei suoli. Per le caratteristiche della transazione, furono chieste in atto e, apparentemente applicate, le massime agevolazioni possibili in materia fiscale tra cui, in particolare, l’esenzione dall’Imposta di Registro. 

3 Effetti del vincolo di destinazione

Premesso che:

a) L’art. 84ter della L. 219/81 e l’art. 6 c. 6 della L. 730/86 disposero che le aree relitte fossero assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria;

b) La Corte dei Conti, con sentenza n. 3813 del 16/02/2011, precisò che gli immobili sottoposti a vincolo di destinazione erano da classificare nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile e, quindi, non potevano essere ceduti se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;

il Comune di Salerno, dopo aver inserito l’esercizio di attività alberghiere nella “Zona A”, concesse nell’anno 2002 alla società Immobiliare Panoramica Srl il diritto di superficie su detta porzione di terreno, con durata 60 anni, per la realizzazione del “Grande Hotel Salerno”. In tal modo, furono certamente rispettati: - il vincolo di Legge per l’insediamento di attività produttive, sociali e pubbliche; - la qualità di bene indisponibile; - la previsione contro utilizzi speculativi; - l’interesse pubblico con riferimento all’obbligo di restituzione alla Città dell’immobile al termine della concessione.

4 Inalienabilità dei suoli

 Premesso che:

a) Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile dello Stato, Regioni e Comuni, è consentito solo dopo una complessa procedura;

b) L’art. 7 del “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio Immobiliare” del Comune di Salerno recita: “L'alienazione di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo totale o parziale dello Stato, è subordinata alla formalità liberatoria del vincolo o al rilascio della autorizzazione prescritta a norma di legge”;

la scelta dell’Amministrazione di vendere i suoli Prog 1/b, già alienati nel corso del 2024, e di mettere a gara l’area Prog 3, con procedura in corso, sembra contravvenire a tali specifiche prescrizioni in quanto assunta, salvo errore, dopo aver mutato la destinazione degli stessi con semplici atti amministrativi. Di più, nei rogiti notarili non c’è menzione del vincolo ed è riportata la seguente dichiarazione del rappresentante dell’Ente: “…garantisce che quanto oggetto del trasferimento è di sua esclusiva proprietà e titolarità, pervenuto, tra maggior consistenza, dalla società ITALCEMENTI s.p.a. Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, c.f. 00637110164, giusto atto a rogito del Notaio Moroni Alberto del 3/8/1995, rep. 42200, regolarmente registrato a Salerno ed ivi trascritto in data 9/8/1995, ai nn. 21838/17320”.

5 Possibili anomalie contrattuali

Gli acquirenti dei suoli Prog 1/b sembra siano parte dello stesso nucleo familiare già interessato alla gestione del Grand Hotel Salerno. Per questo immobile, il Comune ha avanzato nel 2023 la richiesta della decadenza della concessione per mancato pagamento dei canoni e ha contestato, nel 2024, l’accensione di una ipoteca sui suoli senza il suo preliminare consenso. L’anomalia di questa situazione ha alimentato sospetti sulle reali volontà sottostanti. Al riguardo, un personaggio politico di primo piano in ambito Regionale, ha pubblicamente dichiarato che l’area: “è stata venduta dal Comune per realizzare alberghi…Quindi…se qualcuno cercasse di vendere sulla carta appartamenti privati è un delinquente, un truffatore”. Tuttavia, negli atti di cessione dei suoli del 2024 è previsto che “le destinazioni funzionali, (direzionale/terziario-commerciale/turistico-ricettive) come già individuate nella scheda urbanistica allegata all’asta pubblica, potranno essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie compatibili individuate nella scheda urbanistica allegata all’asta pubblica”. Cioè, una successiva destinazione residenziale non sembra sia del tutto esclusa. Di più, con delibera n. 6 del 14/01/2025, davvero tempestiva, la Giunta Comunale ha modificato le Norme Tecniche di Attuazione relative al PUC vigente stabilendo, tra altre prescrizioni, che:

a) Art. 29 - Superficie Lorda di Solaio (SLS) 

29.02 - La Superficie lorda di solaio (SLS) è misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, e con esclusione delle superfici accessorie, come di seguito descritte. 

29.03 - Sono escluse…le seguenti superfici accessorie: • i porticati e le gallerie pedonali di uso pubblico; • le scale condominiali ed i vani ascensori comuni di collegamento verticale, gli androni condominiali, gli spazi comuni di collegamento orizzontale come ballatoi o corridoi, nei fabbricati a prevalente destinazione residenziale; • (AGGIUNTO) le logge e i loggiati di profondità fino a 2,00 m, nonché i balconi e le terrazze scoperte a livello degli appartamenti, i terrazzi di copertura degli edifici; • le superfici di terrazze, a livello delle unità immobiliari, coperte per una profondità media ponderata di 4,00 m e aperte su tre lati oppure coperte per una profondità media ponderata di 2,00 m e aperte su due lati. • le superfici di terrazze coperte e di logge e loggiati superiori alle profondità fissate, saranno considerate SLS…

b) Art. 150 - Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

150.07 - (AGGIUNTO) Le destinazioni d’uso definite dal PUA per le singole unità immobiliari non possono essere mutate se non siano stati rispettati gli obblighi convenzionali, accertati all’esito di collaudo tecnico-amministrativo, e se non siano trascorsi almeno 5 anni, o il termine superiore stabilito dalla convenzione, dalla data di efficacia della segnalazione attestante l’agibilità degli immobili. Il mutamento di destinazione d’uso è oneroso nei casi previsti, e determina mutamento del carico urbanistico, con possibilità di monetizzazione dei relativi nuovi standard indotti. 150.07bis - (AGGIUNTO) I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente e dell’art 185 comma 02, e comunque condizionati all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Ufficio di Piano e Progettazione, possono avvenire entro i seguenti limiti: a) nei Comparti prevalentemente residenziali, per una percentuale del 5% del totale della QST fissata dal PUC, tale da pervenire al complessivo 80% max di QSR, comprensivo dell’oscillazione del 5% di cui al successivo art.167.03 lettera h), mantenendo una quota minima pari al 20% di QSP; b) nei Comparti prevalentemente produttivo/servizi, escluso quelli interamente produttivi di cui all’allegato 1.2b dell’elaborato R2 “Allegati analitici” del PUC, per una percentuale del 5% del totale della QST tale da pervenire al complessivo 40% max di QSR, comprensivo dell’oscillazione del 5% di cui al successivo art.167.03 lettera h), mantenendo una quota minima pari al 60% di QSP.

Da quanto esposto, sembra evidente che per il PUA da autorizzare a breve per l’area Prog 1/b, potranno essere applicate regole più elastiche che, quanto alle dimensioni del Solaio Lordo, potranno favorire certamente più ampi vantaggi economici in termini di proporzionali minori costi, per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, e in termini di ricavi a seguito della cedibilità del costruito dopo la modifica come “residenziale” della destinazione d’uso. Tutto questo, considerata l’azione avviata per il rilascio della struttura Grande Albergo, può sottendere inconfessabili volontà a danno della Città e per esclusive finalità speculative.

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Al fine di favorire una preliminare conoscenza delle osservazioni pubblicamente apparse su più fonti di stampa, allega le pagine web con articoli di approfondimento della vicenda.

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In forza e per gli effetti di quanto esposto, i sottoscritti chiedono:

- formalmente ed espressamente di procedere all’acquisizione di ogni e qualsiasi documento tecnico, amministrativo e legale, concernente quanto innanzi argomentato e avente rilevanza probatoria in ordine alla sussistenza di ipotizzate fattispecie di reato;

- di sospendere preliminarmente, a titolo precauzionale, la procedura di cessione dell’area di via Vinciprova che sottrae alla Città l’unica area di sosta disponibile in centro per le linee di trasporto autobus; 

e, in quanto esponenti della collettività salernitana, riservandosi fin d’ora ogni azione spettante nei procedimenti eventualmente avviati, 

- di essere informati circa una eventuale archiviazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p,;

- di ricevere, nell’ipotesi di richiesta di proroga delle indagini preliminari, la notifica del relativo avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 406, comma 3, c.p.p..

Restano a disposizione a supporto dell'attività di indagine.



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