Giudiziaria
ATTI TORNANO AL RIESAME
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Capaccio Paestum, appalti pilotati: Cassazione annulla domiciliari per Elvira Alfieri
Alfonso Stile
10 aprile 2025 21:03
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CAPACCIO PAESTUM. Presunti appalti pilotati a Capaccio Paestum. La Cassazione ha ritenuto fondato ed accolto, con rinvio, il ricorso presentato da Elvira Alfieri (nella foto) avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari in relazione alle accuse provvisorie di turbativa d’asta continuata e corruzione propria aggravata, contestatele in concorso, fra gli altri, con il fratello Franco Alfieri, nelle vesti di sindaco della città dei Templi e presidente della Provincia di Salerno. Tale sentenza non comporta il ritorno in libertà della Alfieri, che resta dunque ai domiciliari in attesa di una nuova valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari da parte del Riesame.

I legali dell’imputata, Domenicantonio D’Alessandro e Agostino De Caro, avevano contestato, in particolare, “l’estensione alla Alfieri del pericolo d’inquinamento probatorio ascritto ad altri coimputati, nonostante l’intervenuta dimissione dalla carica di amministratrice unica della Alfieri Impianti S.r.l., società beneficiaria delle presunte condotte corruttive delineate dalla pubblica accusa”, nonché “di aver travisato il significato delle risultanze istruttorie, attribuendo alla ricorrente di aver svolto il proprio ruolo all’interno di un più generale sistema corruttivo, laddove risulta che il suo coinvolgimento è stato circoscritto all’unico episodio oggetto dell’imputazione provvisoria”.

I giudici della Suprema Corte hanno così motivato la sentenza che annulla l’ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Riesame per un nuovo giudizio: “Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, vale ricordare che l’ordinanza fornisce una specifica descrizione del peculiare il modo di comunicare tra il coindagato Francesco Alfieri e l’ing. Gianvito Bello, dipendente comunale, che avveniva mediante scambio di ‘pizzini’, così da evitare ai colloquianti di parlare, a voce, all’interno della sede comunale. Lo stesso Alfieri commissionava anche una bonifica elettronica del suo Ufficio di Sindaco alla ricerca di dispositivi di captazione, facendo compiere analoga operazione, unitamente al suo braccio destro Andrea Campanile, dopo aver subito perquisizione e sequestro di documenti, presso il suo ufficio di Presidente della Provincia di Salerno. Almeno in una circostanza, inoltre, prima di avviare una conversazione de visu con tale Rinaldi, si recava in un’altra stanza dove depositava il proprio telefono cellulare e quello del suo interlocutore. In sede di perquisizione, infine, venivano rinvenuti tre esemplari della medesima Delibera Comunale del 21 ottobre 2021 (indizione della prima gara di appalto) a dimostrazione della pervicace attitudine dell’Alfieri e di alcuni suoi collaboratori nell’Amministrazione comunale a manipolare il dato documentale-probatorio”. 

La Cassazione continua, testualmente: “Evidenziate le situazioni di concreta ricorrenza del pericolo, il Tribunale sostiene, inoltre, che esso riguardi anche la ricorrente, in quanto diretta beneficiaria dell’azione corruttiva. Trattasi, tuttavia, di motivazione apodittica e sostanzialmente mancante, poiché facente riferimento a comportamenti propriamente ascrivibili al congiunto e coindagato Francesco Alfieri ed ai suoi collaboratori e non ad Elvira Alfieri, cui non viene, invece, addebitata alcuna specifica condotta atta ad influire sulla genuinità degli elementi e delle fonti di prova. Quanto alla allegata dismissione della carica sociale, in corrispondenza con le dimissioni del fratello dalle cariche pubbliche ricoperte, il Tribunale non spiega, inoltre, nella maniera dovuta, in che modo tale evenienza non possa costituire un fattore di rinnovata valutazione della necessità e dell’adeguatezza del regime cautelare, risultando l’imputata incensurata e non nella condizione di influire, in maniera diretta, su meccanismi amministrativi potenzialmente forieri ulteriori violazioni della legge, sostanzialmente al traino, dunque - pur con le indicate ricadute in termini di indebiti benefici percepiti - delle iniziative antigiuridiche del congiunto”.

NO AL DISSEQUESTRO DEL CELLULARE DI ANDREA CAMPANILE - Relativamente al secondo filone dei presunti appalti pilotati in Provincia di Salerno, con altra sentenza la Cassazione, invece, ha ritenuto infondato e rigettato il ricorso proposto dall’imputato Andrea Campanile avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza emesso dal pm in data 30/10/2024. Si tratta di uno dei tre sequestri subiti da Campanile nello stesso filone, ma tale pronuncia della Suprema Corte non riguarda quello per cui è contestato il reato di associazione per delinquere (art. 416). 

Dall’ordinanza impugnata, emerge che Campanile è sottoposto a indagini per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, in concorso, in relazione a tre gare di appalto, puntualmente descritte nel decreto di perquisizione, ispezione e sequestro del 11/10/2024. Nella memoria difensiva, tra l’altro, il legale difensore, avv. Cecchino Cacciatore, aveva contestato la necessità di procedere al sequestro in quanto “talune procedure amministrative, di cui si assume essere stata turbata la regolarità, si sono concluse da tempo mentre ad altre il ricorrente è estraneo”. 



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