Giudiziaria
LA SENTENZA
LA SENTENZA
Frana di Novi Velia, Tar richiama principio di precauzione e censura l'istruttoria del Comune
Comunicato Stampa
31 gennaio 2026 11:04
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NOVI VELIA. Una sentenza del T.a.r. Campania – Salerno, pubblicata lo scorso 27 gennaio, riporta al centro dell’attenzione il tema della corretta gestione del rischio idrogeologico e delle responsabilità delle amministrazioni locali in materia di protezione civile.

La vicenda nasce dal grave evento franoso verificatosi tra il 23 e il 24 dicembre 2024 nel Comune di Novi Velia, che aveva portato il Sindaco all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti (n. 26/2024 e n. 27/2024), con l’interdizione dell’area e la sospensione delle attività del ristorante “La Montanara”, di cui è titolare la “CDC Group S.r.l.”. 

Sulla base di interventi provvisori e non risolutivi, tali misure erano state successivamente revocate dal Sindaco con un’ordinanza (n. 26/2025) contestata dalla società con ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Con decreto cautelare n. 588/2025, il Presidente della Sezione III del T.a.r. ha, però, sospeso l’ordinanza di revoca delle misure di tutela precedentemente adottate, rilevando testualmente "un deficit istruttorio circa le condizioni di rischio idrogeologico dell’area posta a monte del ristorante" e sottolineando che la società interessata "non è stata posta in grado di interloquire con l’Autorità amministrativa".

Quanto al pericolo attuale, il Tribunale ha affermato che "appare maggiormente rispondente al principio di precauzione ed al canone di comune prudenza mantenere l’assetto determinato con le ordinanze oggetto di revoca", soprattutto "nelle more dell’espletamento della perizia tecnica nel procedimento di accertamento tecnico preventivo già instaurato innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania".

A seguito di tali rilievi, il Sindaco del Comune di Novi Velia, con successivo provvedimento (n. 2/2026), richiamando il decreto cautelare n. 588/2025, ha annullato in autotutela l’ordinanza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere. 

La sentenza (n. 181/2026), pur dichiarando l’improcedibilità del ricorso, conferma la fondatezza delle criticità evidenziate in sede cautelare.

"Il T.a.r., già in fase cautelare, ha ribadito un principio chiarissimo: quando il rischio non è definitivamente rimosso, non si possono revocare misure di protezione civile sulla base di istruttorie incomplete o interventi provvisori" – afferma l’avv. Pasquale D’Angiolillo, difensore della società ricorrente – "È un monito che va oltre Novi Velia. Basti pensare al recente caso di Niscemi, dove la rimozione solo formale delle cautele ha prodotto conseguenze devastanti, conflitti e una pericolosa illusione di sicurezza. Il principio di precauzione non è un’opzione, ma un obbligo giuridico".

"Abbiamo sempre chiesto sicurezza reale" – sottolineano i titolari del ristorante “La Montanara” – "Abbiamo rispettato ogni provvedimento, pur subendo gravi danni economici. Oggi il T.a.r. conferma che non si può tornare alla normalità senza la certezza che il rischio sia davvero eliminato. Ora servono soluzioni strutturali e definitive, nell’interesse di tutta la comunità"

La vicenda di Novi Velia assume un valore che travalica il singolo caso: in un contesto nazionale segnato da frane e dissesti sempre più frequenti, il T.a.r. ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica impone istruttorie rigorose, trasparenza procedimentale e una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, senza scorciatoie né approssimazioni.



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