CAPACCIO PAESTUM. Presunto patto elettorale politico-mafioso, a Capaccio Paestum, in occasione delle Amministrative 2019. Pubblicate le motivazioni per le quali la Quinta Sezione della Cassazione aveva rigettato il primo ricorso presentato da Franco Alfieri per ottenere la revoca degli arresti domiciliari, poi successivamente annullati con rinvio al Riesame, dalla Prima Sezione della Suprema Corte, in accoglimento del secondo ricorso presentato, dai legali dell’ex sindaco, alla luce del mutato quadro politico-amministrativo nella città dei Templi.
Decisioni contrapposte, dunque, adottate da due sezioni diverse della Cassazione: intanto, la nuova udienza presso il Tribunale salernitano si è già tenuta il 27 febbraio scorso e, da allora, Alfieri attende ancora di sapere se può tornare, o meno, in libertà.
LE MOTIVAZIONI DELLA QUINTA SEZIONE – Ma perché la Quinta Sezione aveva rigettato il primo ricorso degli avvocati Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro? Secondo l’accusa Alfieri, quando era candidato sindaco nel 2019, avrebbe accettato la promessa di voti da parte del pregiudicato capaccese Roberto Squecco, già condannato per camorra, in cambio della promessa di non abbattere il Lido Kennedy, di proprietà dello stesso Squecco.
La difesa di Alfieri aveva contestato l’esistenza stessa del patto mafioso e sostenuto che non vi fosse prova né di un accordo concreto né dell’utilizzo del metodo mafioso, in quanto si sarebbe trattato, al massimo, di un normale appoggio elettorale.
Nelle motivazioni della sentenza, depositata il 9 marzo 2026, i giudici hanno invece ritenuto fondati gli elementi indiziari valutati dal Tribunale del Riesame di Salerno e coerente il quadro probatorio ricostruito dagli investigatori. Per la Suprema Corte, l’accordo tra politico e procacciatore di voti può essere dimostrato anche attraverso elementi indiretti, come la fama criminale dell’intermediario e la sua capacità di influenzare il territorio: non è necessario provare che le intimidazioni mafiose siano state effettivamente esercitate sugli elettori.
I giudici ricordano, infatti, che lo scambio elettorale politico-mafioso “è un reato di pericolo, che si perfeziona già con la promessa reciproca tra candidato e procacciatore di voti, indipendentemente dal fatto che l’accordo venga poi concretamente realizzato”. Nella ricostruzione dell’inchiesta, sarebbe emerso infatti il ruolo centrale di Squecco nel raccogliere consensi durante la campagna elettorale e nel promuovere la candidatura dell’allora moglie, Stefania Nobili, nella lista collegata al futuro sindaco. Secondo gli atti, la candidatura sarebbe stata funzionale proprio al mantenimento della gestione del Lido Kennedy.
Tra gli elementi valorizzati dai magistrati ci sono anche intercettazioni e testimonianze che descriverebbero il peso criminale di Squecco nel territorio della Piana del Sele e del Cilento, reputazione che “avrebbe reso credibile la promessa di procurare voti con metodi intimidatori tipici della criminalità organizzata”.
La Suprema Corte ha così ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, in particolare il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati, evidenziando la fitta rete di rapporti costruita negli anni da Alfieri e alcuni comportamenti emersi durante le indagini, che dimostrerebbero la sua capacità di influenzare ancora testimoni o collaboratori. Per questi motivi la Quinta Sezione della Cassazione decise di rigettare il ricorso e confermare la misura degli arresti domiciliari, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.