LAUREANA CILENTO. "La Comunità Montana Alento Monte Stella ha diffuso un irrituale comunicato nel quale sostiene di essere uscita “rafforzata” dai giudizi amministrativi promossi dal consigliere Giuseppe Rotolo, risultando “vittoriosa su tutti i profili più significativi”. Il tono inutilmente enfatico del documento e il sostanziale capovolgimento della concreta realtà processuale impongono alcuni doverosi chiarimenti, per amor di verità" scrive in una nota stampa, Giuseppe Rotolo.
"Con le sentenze n. 754/2026 e n. 755/2026 il TAR Campania – sezione staccata di Salerno ha accolto i ricorsi presentati dal consigliere Rotolo, annullando le seguenti disposizioni regolamentari:
— articolo 5, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale, nella parte in cui negava ai consiglieri il diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione, qualificate dal regolamento come “atti informali” in assenza di qualsiasi base normativa;
— articolo 7, comma 2, del medesimo regolamento, nella parte in cui non escludeva il presidente della Comunità Montana dal computo del quorum per la validità delle sedute, in violazione dell’art. 38, comma 2, TUEL e dell’art. 9, comma 17, della legge regionale campana n. 12 del 2008;
— articolo 22 del Regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi, nella parte in cui negava ai consiglieri il diritto di ottenere copia degli atti richiesti, in violazione dell’art. 43 TUEL" si legge ancora nel testo.
"In entrambi i giudizi le spese sono state compensate per reciproca soccombenza: il TAR ha riconosciuto che nessuna delle parti ha prevalso in modo netto. La compensazione delle spese di lite non elide il diritto del consigliere Rotolo ad esigere dalla Comunità il rimborso dei contributi unificati versati per accedere al servizio giustizia, nella complessiva misura di € 1.300,00. Il comunicato della Comunità Montana afferma che il consigliere Rotolo “ha rinunciato volontariamente a numerosi motivi, rendendo improcedibile gran parte delle sue stesse doglianze”. È una rappresentazione capovolta dei fatti" rincara la dose Rotolo.
"Le sentenze documentano che la quasi totalità delle improcedibilità è conseguenza di modifiche regolamentari adottate dalla Comunità Montana in corso di causa, dopo la proposizione dei ricorsi:
— articolo 4, comma 10, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale: modificato dall’ente eliminando l’attribuzione al consigliere più anziano della convocazione del consiglio per la convalida dei componenti, in conformità alle censure del ricorrente;
— articolo 35 del medesimo regolamento: modificato dall’ente eliminando il divieto assoluto di discussione assembleare sulle interrogazioni e interpellanze;
— articolo 12, comma 2, del medesimo regolamento: modificato dall’ente eliminando la previsione di inappellabilità delle decisioni presidenziali in materia di polizia dell’assemblea;
— articoli 10 e 22 del Regolamento generale di accesso, nella parte relativa all’obbligo di trasmissione preventiva delle istanze di accesso al presidente dell’ente: modificati con deliberazione del consiglio generale del 15 ottobre 2025" prosegue il comunicato.
"Quattro disposizioni regolamentari corrette in corsa, dopo la proposizione dei ricorsi, significano una cosa sola: la Comunità Montana ha riconosciuto implicitamente la loro illegittimità, adeguandosi prima che il TAR potesse pronunciarsi nel merito. Le improcedibilità non sono una vittoria dell’ente: sono la forma con cui un’amministrazione, messa alle strette dal ricorso di un proprio consigliere, ha corretto in extremis le proprie scelte illegittime" aggiunge Rotolo.
"I ricorsi del consigliere Rotolo hanno raggiunto il loro obiettivo: ripristinare la legalità nell’azione della Comunità Montana Alento Monte Stella e tutelare le prerogative dei consiglieri generali nell’esercizio del mandato elettivo. Le sentenze del TAR lo attestano. Il comunicato dell’ente non lo dice e nasconde dietro il tono enfatico la propria Caporetto istituzionale" conclude la nota.