Giudiziaria
LE MOTIVAZIONI
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Agropoli, reati fiscali con la Formazione 4.0: Cassazione conferma il carcere per Concordio Malandrino
Alfonso Stile
08 giugno 2026 08:09
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AGROPOLI. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni per le quali ha confermato la misura cautelare del carcere per Concordio Malandrino, il noto imprenditore cilentano attualmente residente a Dubai e in attesa di estradizione, nell'ambito dell'inchiesta sulla cd. Formazione 4.0, condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che ipotizza i reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, falsità ideologiche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali. La Seconda Sezione Penale ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che, ad aprile scorso, aveva già respinto la richiesta di revoca della misura cautelare.

La difesa aveva articolato quattro motivi di impugnazione. Tra questi, la presunta illegittimità dell'utilizzo di elementi investigativi non sottoposti al contraddittorio delle parti e l'insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati. Secondo i legali, inoltre, alcune circostanze sopravvenute avrebbero dovuto indurre i giudici a rivalutare la posizione dell'indagato: il commissariamento delle società ritenute strumento delle attività illecite, la cessazione di alcuni incentivi pubblici, la residenza all'estero e il tempo trascorso dai fatti contestati.

La Suprema Corte ha però ritenuto infondate queste argomentazioni. Nelle motivazioni si evidenzia come il Tribunale abbia correttamente valorizzato la presenza di ulteriori procedimenti penali pendenti a carico di Malandrino, già richiamati nelle precedenti decisioni. Tra questi, viene citato un fascicolo aperto presso la Procura di Salerno per ulteriori ipotesi di reati tributari che sarebbero state commesse successivamente ai fatti oggetto dell'attuale procedimento. Elementi che, secondo i giudici, confermano l'attualità del rischio di reiterazione delle condotte contestate.

La Cassazione esclude, inoltre, che vi sia stato un utilizzo improprio di informazioni estranee agli atti processuali, sottolineando che i dati richiamati dal Tribunale erano regolarmente presenti nel fascicolo e conoscibili dalle parti. Le censure della difesa vengono quindi giudicate generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, attività che non compete al giudice di legittimità.

Particolarmente significativo anche il passaggio dedicato al decorso del tempo. La Corte ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza: il periodo durante il quale un indagato si sottrae volontariamente all'esecuzione della misura cautelare non può essere utilizzato per sostenere il venir meno delle esigenze cautelari. Diversamente, osservano i giudici, sarebbe lo stesso indagato a poter influire sulla valutazione della propria pericolosità. Malandrino è stato così condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

Medesima istanza fu contestualmente presentata, dai legali di Malandrino, anche al Tribunale di Catania, dove è incardinata una costola dell'indagine: il gip del Tribunale etneo, nell'accogliere il ricorso, revocò invece il mandato d’arresto europeo e la misura carceraria richiesta per la decadenza dei presupposti che l’avevano, illo tempore, giustificata. Sulla scorta di tale disposizione, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione Rapporti con l’Estero, revocò anche le ricerche dell’indagato a fini estradizionali.



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