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Regione Campania, al via la definizione agevolata dei carichi regionali: pagamento fino a 54 rate
Comunicato Stampa
21 ottobre 2026 10:22
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NAPOLI. È possibile aderire alla definizione agevolata dei carichi della Regione Campania affidati alla riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) e al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. Per i carichi affidati ad AdER la domanda si presenta fino al 15 dicembre 2026. Per quelli affidati a Municipia e Abaco valgono le modalità e le scadenze indicate dal concessionario. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. La misura è prevista dagli articoli da 6 a 9 della legge regionale 30 luglio 2026, n. 6, pubblicata sul BURC n. 41 del 30 luglio 2026. Riguarda i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e quelli affidati a Municipia e Abaco entro il 31 dicembre 2023. Per i carichi relativi a imposte e tasse si pagano il capitale, le spese delle procedure esecutive e quelle di notifica. Non sono dovuti le sanzioni tributarie, gli interessi e l’eventuale aggio, cioè il compenso per la riscossione.

Per i carichi relativi a sanzioni amministrative non tributarie restano dovute la sanzione e le spese. L’agevolazione riguarda solo i costi aggiuntivi indicati dalla legge. Le rate sono bimestrali, fino a un massimo di 54, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. Sul pagamento a rate si applicano interessi al 3% annuo, secondo le condizioni e le decorrenze previste dalla normativa. La domanda si presenta al soggetto che gestisce la riscossione. Per i carichi affidati ad AdER si utilizzano i servizi online dell’Agenzia per l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Per i carichi affidati a Municipia e Abaco si accede all’area riservata del Portale del contribuente del concessionario con SPID, CIE o CNS. Sono esclusi i carichi relativi all’IRAP, alle compartecipazioni e alle addizionali ai tributi erariali. Si applicano inoltre le altre esclusioni previste dalla legge, tra cui i carichi derivanti da condanne della Corte dei conti. Il mancato o parziale pagamento della rata unica, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive comporta la perdita dei benefici. Per la rata unica e per l’ultima rata è ammesso un ritardo massimo di cinque giorni. In caso di decadenza, le somme già versate sono considerate acconto sull’importo complessivamente dovuto e la riscossione del residuo prosegue.



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