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NOTA TECNICA SULLE CUPOLE GEODETICHE
NOTA TECNICA SULLE CUPOLE GEODETICHE
Sfere Paestum, opposizione 'smonta' tesi dell'Amministrazione e scrive ancora alla Procura
Comunicato Stampa
27 febbraio 2015 08:55
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CAPACCIO PAESTUM. Questione cupole geodetiche nell'area archeologica di Paestum. Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la seguente nota trasmessa al Comune di Capaccio Paestum, alla Procura ed alla prefettura di Salerno, firmata ed inviata alla nostra redazione, dai consiglieri di opposizione Gennaro De Caro, Pasquale Cetta, Nino Pagano e Franco Tarallo (nelle foto):

"A riscontro di alcuni recenti articoli apparsi su mass media locali, con cui si è propagandata la legittimità dell’installazione nella zona archeologica di Paestum delle cd. “Cupole” o anche definite Sfere geodediche, i sottoscritti consiglieri comunali di opposizione Pagano Carmelo, De Caro Gennaro, Cetta Pasquale e Tarallo Franco, al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini e non contribuire, con un eventuale silenzio, alla disinformazione diuturna propinata da alcuni componenti dell’attuale maggioranza, ritegono che corra l’obbligo di confutare le inesattezze riferite dal Vice Sindaco Ragni Nicola, fattosi portavoce dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Italo Voza.

Premesso:
1. Che, le NTA (Norme di Attuazione) del vigente PRG (prof. Luigi AIRALDI – Protocollo n.18279 del 21.11.1981) approvato con decreto della GR n.3629 del 03/05/1991, vietano categoricamente che si possano realizzare interventi di qualsiasi natura nell’area Archeologica di Paestum. Inoltre, gli artt. 13 e 14 di detto PRG (autorizzazioni e concessioni - caratteristiche degli interventi ammissibili) non contemplano la realizzazione di opere temporanee.
2. Che, la Legge n. 220/1957 (Zanotti Bianco), La legge 5 marzo 1957, n. 220 è composta da soli 4 articoli. Il primo individua la fascia di rispetto di 1000 metri intorno alle mura; il secondo vieta esplicitamente, tra l’altro, la costruzione di qualsiasi edificio. È evidente come si tratti del cosiddetto “vincolo indiretto”, riscontrabile anche nell’art.21 della legge 1° giugno 1939, n.1089. Questo tipo di vincolo si esprime mediante un’azione di tutela del bene culturale, diretta a salvaguardare gli immobili oggetto della tutela e ad evitare che ne venga danneggiata la prospettiva, la luce, insomma la giusta collocazione ambientale;
3. Che, la zona archeologica è vincolata, altresì, dalla legge 1° giugno 1939, n.1089 - tutela delle cose d'interesse artistico o storico nonché è classificata “E3 – di interesse ambientale rilevante;
4. Che, l’art.11 della legge 1° giugno 1939, n.1089 recita “Le cose medesime di cui all’art.1 e 2 (cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico) non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità”;
5. Che, la zona archeologica di Paestum è gravata dal vincolo di tutela dei valori di paesaggio, efficaci ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004, n. 4 2, integrato e corretto attraverso il DL 26 Marzo 2008, n. 63;
6. Che, la zona archeologica di Paestum è gravata dal vincolo di tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico, efficaci ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004, n. 42, integrato e corretto attraverso il DL 26 Marzo 2008, n. 63;
7. Che, la zona archeologica di Paestum è gravata dal vincolo conseguente alla dichiarazione di Sito di Interesse Comunitario, dichiarato dall’Unesco “di interesse mondiale”.
8. Che, l’articolo 20 del PRG (prof. Luigi AIRALDI – Protocollo n.18279 del 21.11.1981) approvato con decreto della GR n.3629 del 03/05/1991, testualmente recita: “ All’interno della zona A1 ( zona di interesse archeologico – Paestum entro le mura e immobili contigui) È VIETATA QUALSIASI NUOVA EDIFICAZIONE, ANCHE DI CARATTERE PRECARIO”.

Tanto premesso, poiché sia il Vice Sindaco, sia l’ing. Greco Carmine, non l’ha fatto, si rende opportuno chiarire bene il quadro del regime autorizzativo che necessitava per il montaggio delle cupole:
1. Autorizzazione ex art. 80 TULPS (testo Unico di Pubblica Sicurezza), quindi collaudo della struttura da parte di un tecnico abilitato se la capienza della struttura non supera le 200 persone o, diversamente, da parte della commissione comunale di vigilanza che include il parere dei VV.FF;
2. Autorizzazione urbanistica, ai sensi del DPR n.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), autorizzazione sismica e conseguente deposito dei calcoli della struttura presso il genio Civile, svincolo idrogeologico, parere della Soprintendenza Archeologica (cd. Parere Ambientale), ecc..

Per ciò che attiene all’autorizzazione ex art.80 Tulps, l’ing. Carmine Greco, nella sua nota, ha ben chiarito la vicenda: la struttura era collaudata solo per il periodo 30 ottobre 2014 – 2 novembre 2014. La verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, che, in quanto effettuata nell’interesse della pubblica incolumità, deve essere svolta a prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento. L’art. 80 del TULPS prevede che “ l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
Se ne deduce quindi, in modo inequivocabile, che le manifestazioni successive al 3 novembre 2014, si sono svolte in assenza della previsto collaudo da parte della commissione di vigilanza comunale e, all’uopo, si rammenta che l’art. 80 del TULPS recita: L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. Quindi si è consentito di effettuare manifestazioni in assenza di garanzie antincendio.
INVECE, per ciò che attiene l’autorizzazione urbanistica, ai sensi del DPR n.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), l’ing. Greco non ne ha fatto menzione e lo stesso ha fatto il Vice Sindaco.
In merito, si fa notare che il RUP – avv. Rosario Catarozzi (e non la dr.ssa M. Velia Petraglia), al punto 3.8 del CAPITOLATO SPECIALE del 30/07/2014, prescrive i pareri e le autorizzazioni necessarie per l’uso pubblico della struttura, tra cui, a titolo di esempio ma non esaustivo, “autorizzazione sismica" che, come è noto, presuppone il deposito dei calcoli dei carichi sopportabili dalla struttura presso il competente Genio Civile della Regione Campania.

Detto questo, dal punto di vista urbanistico, brevemente, si sintetizza che, FERMO RESTANDO IL DIVIETO IMPOSTO DAL PRG, è esclusa l’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 concernente l’attività edilizia libera, dato che, la zona archeologica di Paestum è gravata dal vincolo di tutela dei valori di paesaggio, efficaci ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004, n. 42, integrato e corretto attraverso il DL 26 Marzo 2008, n. 63.
Inoltre, alla luce della delibera di GM n.479 del 25/11/2014 (Disciplinare d’uso delle cupole) con cui si è operata una programmazione a lungo termine dell’utilizzo delle cupole poiché si è disciplinato dettagliatamente l’utilizzo delle stesse anche mediante il pagamento di un corrispettivo per cerimonie di tipo privato (es. feste, matrimoni, ecc..), la struttura delle sfere geodetiche non può essere classificata come “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni”.
Pertanto, il montaggio delle sfere geodetiche, alla luce della delibera suddetta rientra nell’assunto dell’art. 3.1 lettera e. 5) del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int. (Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che NON SIANO diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee).
Se ne deduce quindi, che il montaggio delle tre sfere geodetiche presupponeva l’autorizzazione urbanistica corredata dall’iter procedimentale previsto per legge e, tra cui, il deposito dei calcoli al genio Civile della Regione Campania.
D’altro canto, l’ing, Greco Carmine sa bene che il DPR n.380/2001 NON Contempla le autorizzazioni edilizie temporanee ed egli stesso, per aver rilasciato, appunto, l’autorizzazione temporanea n.83/2009, è imputato, tra l’altro, in uno ad altri due tecnici comunali, nel procedimento penale n.4789/2011/21 (Giusta presa d’atto fatta con delibera di GM n.211 del 06/09/2012).
Altresì, sempre per amore della verità cui i cittadini hanno il diritto di attingere, dalla lettura del punto 3.9 del “Capitolato Speciale” sopra menzionato, si rileva come il montaggio e lo smontaggio della struttura erano ricompresi nel prezzo d’acquisto originario.
Dal momento che l’Amministrazione Comunale ha violato la norma contrattuale prevista dal comma 3, (voce “Smontaggio della struttura“) si è incorsi nella responsabilità di aver pagato due volte lo smontaggio delle Cupole. Pertanto si è di fronte ad un altro palese DANNO ERARIALE per un ammontare ulteriore di euro 25.000,00. È Giurisprudenza consolidata, inoltre, che qualsiasi struttura munita di impianti tecnologici non puo essere classificata come opera “temporanea”.
Le tre Cupole erano state dotate di tutti gli impianti tecnologici (idrico, elettrico, scarichi foignari) e in ultimo, l’Amministrazione comunale si era già attivata per la climatizzazione delle stesse, con sperpero di ulteriori soldi pubblici (Vedi punto 3.5 del Capitolato Speciale). In ultimo, si evidenzia come il RUP sia il responsabile dell’Area I (ex art.110 TUEL) avv. Rosario Catarozzi che si è avvalso, come collaboratore, del tecnico Ing. Carmine Greco, a sua volta responsabile dell’Area VI.
Consapevoli della necessaria prolissità della nota, invitiamo i cittadini, per il futuro, a non prendere per “oro colato” tutto ciò che è propinato da “certi amministratori” di maggioranza che, nella fattispecie, hanno perso un’altra buona occasione per tacere".



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