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rubrica "Non solo diritto"
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Cassazione: il lavavetri crea ansia e disagio? Responsabile il Comune e competente il T.A.R.
Rosario Buccella
04 luglio 2015 19:05
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Il lavavetri crea ansia e disagio all’automobilista? Può essere responsabile il Comune e il giudice al quale rivolgersi è quello amministrativo. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13568 del 2 luglio 2015, con la quale ha individuato nel T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) il tribunale competente. Infatti, secondo la Corte, in questi casi non è configurabile un diritto soggettivo, ma eventualmente un interesse legittimo del cittadino all’adozione, da parte dell’ente, di provvedimenti a tutela della sicurezza urbana: la richiesta di aiuto o il mendacio, caratterizzandosi come “attività umane”, non possono essere poste sullo stesso piano dell’obbligo di pulizia delle strade, gravante sull’ente proprietario ai sensi dell’art. 14 del codice della strada. Quindi, nel caso del lavavetri, viene in rilievo il mancato esercizio da parte del sindaco del potere di emanare provvedimenti “contingibili ed urgenti” per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. Rispetto a questo potere, però, ad avviso delle Sezioni Unite, non è configurabile una posizione di diritto soggettivo dell’automobilista che percorre la strada, ma, appunto, si è di fronte ad un “interesse legittimo”, che rientra nella competenza del giudice amministrativo anche in materia risarcitoria, e non del giudice civile, al quale vanno presentate, ad esempio, le richieste di risarcimento dovute a cattiva manutenzione delle strade. Spetterà, quindi, al T.A.R. valutare se nell’Ordinamento esista o meno una norma che accordi tutela alla posizione giuridica del cittadino automobilista fruitore di strade pubbliche.

 



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