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Esclusiva StileTV - Consorzio di Paestum: le motivazioni della sentenza del Tar di Salerno, ora la Regione Campania dovrà risarcire l'ente
Redazione
18 settembre 2011 23:51
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Consorzio_Paestum

 

PAESTUM. Come riportato in anteprima ed esclusiva da StileTV, il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha accolto, nella camera di consiglio dell’8 settembre scorso, il ricorso presentato dal Consorzio di bonifica Sinistra Sele di Paestum, difeso dall’avv. Gherardo Maria Marenghi, avverso alla delibera di Giunta regionale n. 370 del 19.07.2011 (pubblicata sul Burc n. 48 del 25 luglio 2011) che disponeva lo scioglimento degli organi consortili “per gravi irregolarità amministrative”.
Ancora in anteprima ed esclusiva, StileTV pubblica, di seguito, le motivazioni salienti della sentenza n. 201101579 del 16 settembre 2011, con la quale la prima sezione staccata del Tar di Salerno, presieduta dal magistrato Antonio Onorato, ha annullato il provvedimento emanato da Palazzo Santa Lucia e respinto gli interventi ad opponendum presentati dai consiglieri Ettore Bellelli, Matteo Franco, Roberto D’Angelo e Giovanni Pacifico, condannando la stessa Regione Campania al pagamento di 3.000 euro in favore del Consorzio pestano quale risarcimento delle spese legali sostenute dall’ente diretto dal presidente, Vincenzo Fraiese, sottoscrittore del ricorso legale insieme ai consiglieri Roberto Ciuccio, Luigi Ciliberti, Gianluigi Barlotti, Carmine Frunzo, Domenico Salzano, Mario Marino e Gianpaolo Sodano.
“Nel leggere l’eloquente sentenza del Tar di Salerno - dichiara Fraiese - gli ispiratori e gli esecutori di quello che doveva essere un chiaro ‘golpe politico’ al Consorzio, saranno rimasti molto delusi. Le loro subdole manovre per far commissariare l’ente per meri scopi personali, a discapito dei consorziati, sono miseramente fallite davanti alla magistratura. Tutti gli esposti e le interrogazioni presentate da personaggi a vario titolo, finiscono dritto nel cestino della spazzatura. Ora, i cittadini di Capaccio e gli utenti del Consorzio Sinistra Sele sanno finalmente qual è la verità. Pertanto, è giusto ribadire ciò che i magistrati Onorato, Mele e Palliggiano, hanno sentenziato nero su bianco, ovvero che: l’Amministrazione consortile ha elaborato un valido piano di rientro per saldare il debito con l’Enel ereditato dal passato; si è provveduto ad una contrazione significativa del costo del personale; è stata fatta corretta applicazione del codice dei contratti pubblici e buon governo nelle procedure relative alle gare d’appalto. Verità incontestabili frutto di una saggia e trasparente gestione ordinaria e straordinaria dell’attività dell’ente”.
“Oggi è un grande giorno per il Consorzio di bonifica di Paestum, che mi onoro di rappresentare, sia come presidente che come agricoltore di lunga data – chiosa Fraiese – corvi ed avvoltoi sono stati stanati, d’ora in avanti potremo finalmente lavorare con la necessaria serenità nell’esclusivo interesse dei nostri consorziati. Pertanto, invito tutti i componenti del Consiglio di deputazione, ad azzerare rancori e dispetti per il bene dell’ente. Nonostante abbia ricevuto tanti attacchi, anche cattivi e faziosi, lancio un messaggio di coesione nel rispetto assoluto dei ruoli, dai consiglieri ai dipendenti. Non a caso, proprio oggi sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto della sede del Consorzio, per proteggerci ancora meglio dagli attacchi che provengono dall’alto…”.

 

Ecco uno stralcio contenente le motivazioni salienti della sentenza del Tar di Salerno n. 201101579 del 16 settembre 2011:

“(…) L’iniziativa del controllo (dell’amministrazione consortile, ndr) non può essere dettata da ragioni casuali, ma deve fondarsi necessariamente su presupposti certi. La normativa regionale richiede che la Giunta, depositaria in materia di un potere discrezionale, ha l’obbligo di fare precedere le ispezioni e le diverse iniziative, previste dall’art. 32, da un provvedimento che illustri con chiarezza e completezza le ragioni poste a fondamento dell’iniziativa di accertamento. Non appaiono sufficienti, a questo proposito, i numerosi esposti provenienti da taluni consiglieri dell’organo amministrativo del Consorzio, gli stessi che in seguito hanno assunto, nell’odierna controversia, il ruolo di intervenienti ad opponendum; è necessario, invero, che vi siano precise e specifiche ragioni idonee a giustificare l’esercizio di un potere così incisivo sulla sfera autonoma d’azione del Consorzio, qual è il suo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario. Pertanto, il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione, posto che l’atto prodromico dello scioglimento non è preceduto dalle dovute e circostanziate giustificazioni. Emerge, inoltre, il difetto di competenza, posto che la determinazione è stata impropriamente assunta dalla Giunta regionale e non dal Presidente della Regione. (…) In ogni caso, nel merito, l’atto della giunta appare sproporzionato, posto che le irregolarità riscontrate, anche alla luce delle circostanziate giustificazioni formulate dai ricorrenti e dal Consorzio medesimo, nel corso del contraddittorio procedimentale, il cui esito si è chiuso con lo scioglimento, si sottraggono all’indefettibile presupposto della gravità.

In particolare:
1. la questione relativa al debito contratto con l’ENEL è pregressa agli attuali amministratori, i quali hanno comunque definito un piano finanziario di rientro;
2. riguardo all’attività contabile, risultano approvati il Bilancio di previsione e la relazione sulla gestione del bilancio preventivo per il 2011, nonché il bilancio consuntivo per l’anno 2010. Inoltre, dal raffronto tra il consuntivo 2009 e quello del 2010, emerge una contrazione del costo del personale, voce che più delle altre ha destato negli organi di controllo regionale varie perplessità;
3. riguardo all’affidamento dei lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Testene, trattandosi di lavori complementari da eseguire come opere aggiuntive a quelle ultimate con il collaudo provvisorio e non essendo il collaudo divenuto ancora definitivo, il Consorzio ha fatto corretta applicazione dell’art. 57 del d. lgs. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici;
4. riguardo ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della rete irrigua del comune di Altavilla Silentina (località Olivella, Cerrelli e Campolongo), il Consorzio ha fatto buon governo delle prescrizioni sancite dall’art. 84 del d. lgs. 163 del 2006 per la nomina della Commissione di gara, con riferimento sia alla scelta di non procedere alla nomina dei dipendenti del Consorzio, attesa la carenza di adeguate professionalità attestata dal R.U.P., sia ai tempi della nomina, successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Peraltro, il Consorzio ha risolto il contratto di appalto, avendo l’ATI aggiudicataria violato il principio di non modificabilità del raggruppamento scelto come aggiudicatario in sede di gara e di stretta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione lavori;
5. infine, anche il procedimento di pubblica utilità e di approvazione del progetto di “ristrutturazione della rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina 4 e 5° stralcio”, appare esente da macroscopiche illegittimità tali da denotare il compimento di atti gravemente irregolari. È stato infatti dato regolare avvio del procedimento tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241 del 1990, e formulato correttamente l’invito alla partecipazione degli interessati, mediante avviso pubblico, in applicazione dell’art. 11 dpr 327 del 2011, in presenza di oltre 50 ditte coinvolte nell’esproprio.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese, a carico della Regione, sono liquidate nella misura di Euro 3.000,00”.

 

Per leggere e scaricare il testo integrale della sentenza in file pdf, cliccare qui.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTO E FOTO, ESCLUSIVE DI STILETV. OGNI INFRAZIONE SARÀ PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE IN MATERIA DEI DIRITTI D'AUTORE E PLAGIO.

 



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