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NOTA DI TOMASCO
NOTA DI TOMASCO
Asl Salerno, Nursind contesta nomina D’Amato a direttore generale
Comunicato Stampa
05 novembre 2020 09:26
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SALERNO. Con una lettera inviata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto di Salerno Francesco Russo e alla Procura della Repubblica di Salerno, il segretario territoriale del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, Biagio Tomasco, contesta la nomina di Vincenzo D’Amato a direttore generale dell’Asl Salerno, con la momentanea sostituzione di Mario Iervolino: “ Onorevole Signor Ministro, 

il Presidente della Giunta Regionale della Campania con D.P.G.R.C. n. 131 del 26/10/2020 nel premettere che “il Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno ha conferito, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 502/1992, con deliberazione n.2 del 09/08/2019 l’incarico di Direttore Amm.vo dell’ASL Salerno alla dr.ssa Caterina Palumbo e con deliberazione n.3 del 09/08/2019 l’incarico di Direttore Sanitario dell’ASL Salerno al dr. Ferdinando Primiano” ha decretato di affidare al dr. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, l’esercizio temporaneo delle funzioni di Direzione dell’A.S.L. Salerno fino alla cessazione delle cause ostative all’espletamento delle relative funzioni da parte del Direttore Generale titolare dell’incarico, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. 

Motivando tale decisione con il solo presupposto di “dover provvedere con ogni urgenza tenuto conto anche della necessità di coordinamento delle relative attività con l’Unità di crisi regionale per l’emergenza COVID-19”. 

Tale scelta da parte del Presidente della Giunta Regionale è stata fatta in dispregio dell’articolo 16 del D.lgs. 502/1992 che recita testualmente: “… Art. 16. Vacanza o assenza del direttore generale 

1. Nei casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, la giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore generale. Il presidente della giunta deve, quindi, nominare un nuovo direttore generale con le modalità di cui all'art. 13. 

2. In caso di vacanza dell'ufficio nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano' d’età. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i sei mesi si procede alla sostituzione con le modalità previste dall'art. 13. 

3. Nei casi di vacanza dell’ufficio, in alternativa all’attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda U.S.L. mediante nomina di un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale ed esercita le funzioni ed i poteri spettanti allo stesso. 

4. Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che comunque non può superare il compenso annuo lordo onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale. 

5. Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori sanitario ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale”. 

Tale scelta peraltro non è nemmeno giustificata dall’emergenza COVID-19, dove il governo in tutti i decreti e le leggi emanati in materia, non ha mai posto eccezioni e/o modifiche all’articolo 16 del D.lgs. 502/1992 e pertanto, allo stato, rimane l’unico strumento legislativo da parte del Direttore Generale in caso di sua assenza e dove, nel caso in ispecie, senza indugio doveva procedere ad applicare il comma 2) del predetto articolo 16 affidando le relative funzioni al direttore amministrativo o dal direttore sanitario su sua delega o, in mancanza, dal direttore più anziano' d’età. 

In prosieguo dell’attività amministrativa chi riceveva le funzioni svolgeva anche da coordinamento delle relative attività con l’Unità di crisi regionale per l’emergenza COVID-19 (unica giustificazione posta in essere per tale affidamento di incarico). Pertanto non trova alcuna giustificazione il fatto che nella premessa del D.P.G.R.C. n. 131 del 26/10/2020 si giustifica tale decisione solo ed esclusivamente che “nell’attuale contesto di criticità connesso all’emergenza COVID-19 si rende necessario assicurare continuità da parte dell’ASL Salerno nell’attività di coordinamento presso l’unità di crisi regionale cui partecipano tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie”, d’altronde tale continuità la svolgeva egregiamente sicuramente (per questo brevissimo periodo) chi riceve le momentanee funzioni tra il Direttore Amm.vo ed il Direttore Sanitario (cosa che sicuramente hanno già fatto durante il periodo di riposo estivo e/o varie assenze a vario titolo del Direttore Generale, mantenendo la continuità amministrativa dell’ASL Salerno) 

Di tutto ciò il Presidente della Giunta Regionale superando la gerarchia delle fonti del diritto amministrativo ha adottato un semplice Decreto del Presidente della Giunta Regionale in sostituzione dell’articolo 16 del D.lgs. 502/1992 . (vedi Sentenza n. 87/2019 della Corte Costituzionale) 

Tale atto trova la sua illegittimità non solo applicativa ma anche nel conflitto di interessi che si potrebbe creare negli adottati e adottandi atti del dr. D’Amato nell’esercizio improprio di tali funzioni. 

Pertanto a parere della scrivente tutti gli atti adottati dal dr. Vincenzo D’Amato dalla deliberazione n. 1163 del 26/10/2020, con la quale si è preso atto del D.P.G.R.C. n. 131 del 26/10/2020, in poi troverebbero la loro nullità con conseguenze disastrosa di legittimità e controversie che si potrebbero creare nel prosieguo dell’attività amministrativa in assenza del dr. Mario Iervolino, cosa per la quale se ne richiede l’immediata revoca e rimodulazione.”



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