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Elezioni Regionali: come e quando si vota
Redazione
18 marzo 2010 15:45
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Domenica 28 e lunedì 29 marzo prossimi, circa 5 milioni di elettori campani saranno chiamati ad eleggere il Presidente della Giunta e 60 membri del Consiglio regionale. Per poter esercitare tale diritto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

Il Presidente è eletto quando, a votazione ultimata, lo scrutinio decreterà vincitore il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente è anche componente del Consiglio regionale, così come il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Il Consiglio Regionale si compone di 60 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane:

  • Napoli: 32 consiglieri
  • Salerno: 11 consiglieri
  • Caserta: 9 consiglieri
  • Avellino: 5 consiglieri
  • Benevento: 3 consiglieri

I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al presidente eletto.

La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda contiene i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, al cui fianco sono riportati il simbolo del gruppo di liste oppure i simboli dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, scegliere un candidato alla carica di Presidente e una delle liste a esso collegate, tracciando un segno su una delle liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta. È questo il caso in cui si parla di voto disgiunto.

La nuova legge elettorale prevede anche la possibilità di esprimere una doppia preferenza, in base alla quale l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, ma, in questo caso, una delle due preferenze deve riguardare il candidato di sesso femminile, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, verrà ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente, mentre saranno considerati nulli i voti di lista.

In virtù del premio di maggioranza, infine, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio, se il presidente ha conseguito più del 45% dei voti validi (ne ottengono almeno il 55% se il presidente ha conseguito meno del 45% dei voti validi).

Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.



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