ALBANELLA. Centrale di gestione e trattamento rifiuti MGM a Matinella. Il Tar nega alla società albanellese la richiesta di sapere tutti i nomi dei firmatari della petizione cittadina contro la costruzione del sito di stoccaggio. Con apposita sentenza, infatti, i giudici della seconda Sezione, hanno rigettato il ricorso della MGM s.r.l., rappresentata dagli avvocati Franco Morena e Davide Gallotta, contro il Comune di Albanella ed il Comitato Ambiente e Salute Albanella - C.A.S.A. (NO alla piattaforma Mgm), difeso dagli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita, per l’annullamento della nota del 4.6.2021 dell’ente civico a firma dell’allora presidente del Consiglio comunale, Dino Verrone, con la quale, nel riscontrare la richiesta di accesso formulata dalla MGM, la respingeva relativamente alla “richiesta di accesso alle firme della petizione”, in quanto incidente su dati personali e sensibili, invitando la richiedente società a presentare istanza direttamente al Comitato locale.
La petizione in questione, accompagnata da una corposa raccolta di firme di cittadini a supporto della stessa, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto Comunale, fu indirizzata all’allora sindaco, Enzo Bagini, ed al presidente dell’assise civica per ottenere un parere negativo sul progetto, reso nella conferenza di servizi: la MGM inoltrò subito istanza di accesso agli atti al fine di “conoscere tutta la documentazione a supporto della petizione e la stessa petizione, completa in tutte le sue parti, comprese la sottoscrizione dei cittadini”.
Richiesta come detto respinta dal Tar in quanto la materia del contendere verte sul rapporto diritto di accesso e diritto alla privacy, tenuto ben conto dell’applicazione sia della regola generale della segretezza che della trasparenza degli atti amministrativi. Nello specifico, si legge testualmente nella sentenza, “calando le coordinate normative nella fattispecie in esame, emerge, sulla base della documentazione, che, nell’istanza della ricorrente, non risulta esplicitata una necessità difensiva seriamente apprezzabile, tale da consentire di giustificare, in un’ottica comparativa e ponderativa, la prevalenza dell’interesse all’ostensibilità rispetto a quello, di pari rango costituzionale, alla riservatezza e, cioè all’intangibilità di dati, quali l’indicazione nominativa dei soggetti firmatari, che devono, in linea di principio, rimanere trincerati nella sfera personale; nei termini su esposti, la riservatezza prevale sull’accesso”.
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