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LA SENTENZA
LA SENTENZA
Eboli, Casa del Pellegrino: per la Corte dei Conti "nessun danno erariale"
Alfonso Stile
10 agosto 2022 14:49
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EBOLI. Nessun danno erariale per la gestione della Casa del Pellegrino di Eboli. La sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei Conti, infatti, ha rigettato il giudizio di responsabilità amministrativa proposto dalla Procura Regionale che, con apposita citazione imputava all’ex sindaco Massimo Cariello e diversi amministratori dell’epoca un danno erariale di 1.713.700 euro, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento a seguito dell’improprio utilizzo dell’immobile pubblico, il centro polivalente “SS. Cosma e Damiano”, che sostanzialmente venne adibito allo svolgimento di attività di riabilitazione fisica da parte della cooperativa ISES anziché destinato ad erogare servizi di accoglienza ed assistenza in favore di persone svantaggiate.

Sulla scorta di una relazione dell’Anac, ottenuta su istanza del parroco che denunciò tutta la vicenda, don Vincenzo Caponigro, la Procura campana della Corte dei Conti, a seguito di specifica indagine condotta dai finanzieri del Gruppo di Eboli, notificò 22 inviti a dedurre contestando l’ingente danno erariale, cagionato dalla revoca del finanziamento di pari importo da parte della Regione Campania, di cui ben 856.850 euro a carico di Cariello e 40.802 euro ciascuno per tutti gli altri componenti dell’allora Amministrazione civica coinvolti, già rinviati a giudizio anche per i profili penali della vicenda dal gup Vincenzo Pellegrino del Tribunale di Salerno.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA - I giudici (presidente Michele Oricchio, giudici Eugenio Musumeci e Francesco Albo) nella sentenza scrivono che “manca in radice qualsiasi ipotesi di danno erariale”. Nello specifico, hanno ritenuto “priva di giuridico fondamento” la richiesta della Procura campana “per l’assorbente considerazione della mancanza di un danno erariale concreto ed attuale, atteso che da parte del Comune, finora, non risulta esservi stato alcun esborso in favore della Regione in riferimento alla revoca del finanziamento originario o al rifinanziamento dell’opera”, adducendo che “la postulazione attorea riguardo all’inevitabile restituzione del finanziamento revocato appare materialmente inficiata dalla considerazione secondo cui sono trascorsi quasi quattro anni da quella revoca, senza che alcuna restituzione sia avvenuta da parte del Comune stesso che, ad avviso della Procura attrice, sarebbe l’esclusivo avente diritto al ristoro dell’asserito danno erariale oggetto del contendere. Addirittura, lungi dal pretendere qualsiasi restituzione, nel giudizio dinanzi al TAR identificato con il n° 1074/2018 ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento originario, la Regione ha eccepito che l’interesse del Comune a quell’impugnazione risultava eliso in corso di causa proprio in virtù del rifinanziamento ottenuto sul finire del 2018”.

Il collegio, inoltre, ha giustificato l’attività di assegnazione temporanea d’uso della struttura, fattore che potrebbe avere anche una valenza in sede penale, visto il parallelo processo in corso a carico delle persone citate. Sulla scorta di tutto ciò, nel rigettare la domanda della Procura regionale, è stata disposta la liquidazione delle spese di difesa sostenuta dai convenuti in giudizio. Si tratta di una sentenza di primo grado contro la quale la Procura regionale potrà comunque ricorrere.

 I NOMI DEI COINVOLTI E LE RAGIONI DELLA DIFESA - Oltre a Cariello, i magistrati contabili hanno citato Cosimo Pio Di Benedetto, Fausto Vecchio, Vito De Caro, Ennio Ginetti, Angela Lamonica, Matilde Saja, Maria Sueva Manzione, Lazzaro Lenza, Gianmaria Sgritta, Luigi Guarracino, Santo Venerando Fido, Mario Domini, Filomena Rosamilia, Emilio Masala, Giancarlo Presutto, Giuseppe Piegari, Vincenzo Marchesano, Rosa Altieri, Pierluigi Merola, Giuseppe La Brocca e Vittorio Bonavoglia.

Le argomentazioni presentate dai convenuti a propria difesa, a seguito del ricevimento dell’invito a dedurre, sono state tutte sostanzialmente mirate ad escludere l’elemento soggettivo della responsabilità ed oggettivo del danno, anche per una presunta “emergenza determinatasi nell’attività di un centro di assistenza sanitaria trovatosi privo di sede”, nonché per il rifinanziamento dell’opera da parte della Regione, seppur con misure diverse.

 



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