CAPACCIO PAESTUM. Imu sulle residenze diverse dei coniugi a Capaccio Paestum. In merito alla nota stampa diffusa del commissario cittadino di Fratelli d'Italia, l'avv. Michelina Di Spirito, riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la seguente replica inviata, alla nostra redazione, dal dott. Antonio Rinaldi, funzionario apicale dell'Area I - Tributi ed Entrate Patrimoniali del Comune di Capaccio Paestum.
Al fine di fornire una corretta informazione, che non sia foriera di confusione e scevra da manipolazioni di sorta, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito. Il consolidato orientamento interpretativo sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022, Sentenza Cassazione n. 4166 del 19 febbraio 2020; Ordinanza Cassazione n. 20130 del 24 settembre 2020; Ordinanza Cassazione n.17408 del 17 giugno 202; in ultimo Ordinanza Cassazione n. 1199 del 17/01/2022) muoveva dall’assunto secondo cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 doveva essere riconosciuto carattere eccezionale in quanto, in deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., detta norma concede al contribuente il beneficio specificato nell’esenzione IMU sulla c.d. “prima casa”. La norma doveva pertanto essere applicata “stricto sensu”, non rivelandosi suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
Detta premessa conduceva alla conclusione secondo cui l’abitazione principale a cui poteva essere riservata l’esenzione IMU doveva essere qualificata dalla concorrenza di n. 02 (due) requisiti essenziali sanciti dal legislatore statale, specificati nella “dimora abituale” (quid facti) e nella “residenza anagrafica” (quid iuris) dei componenti il nucleo familiare. Preso atto del suddetto orientamento interpretativo, il Comune di Capaccio Paestum, in qualità di Ente impositore, per il tramite dell’Ufficio Tributi- Entrate patrimoniali, ha legittimamente intrapreso l’attività di recupero dell’IMU non introitata in ragione del c.d. “spacchettamento del nucleo familiare”, giungendo a scovare diverse residenza fittizie.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 del 12/09/2022, ha rettificato il suddetto orientamento interpretativo, giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo il riferimento al nucleo familiare (termine-concetto che nella sua accezione normativa aveva sollevato diverse difficoltà interpretative), ma ha ribadito che i due requisiti della residenza anagrafica (quid iuris) e della dimora abituale (quid facti) sanciti dal legislatore statale devono contemporaneamente sussistere in capo al possessore dell’immobile.
Il contribuente dovrà pertanto produrre e trasmettere all’Ufficio IMU di competenza idonea autocertificazione con la quale attesterà la sussistenza dei suddetti requisiti ai fini del legittimo riconoscimento dell’esenzione IMU “prima casa” (allegando a corredo i consumi relativi alle utenze attive riferite all’immobile per il quale richiede l’esenzione), salva la facoltà dell’Ufficio di eseguire di iniziativa gli opportuni controlli unitamente a personale del Nucleo di Polizia Tributaria Locale, e salvi altresì i provvedimenti consequenziali di carattere penale in caso di dichiarazione mendace.