CAPACCIO PAESTUM. Sgombero del bar-ristorante ubicato nel mercato per mancato pagamento dei canoni di locazione: il Tar di Salerno dà ragione al Consorzio Ortofrutticolo di Paestum. Con apposita sentenza, infatti, i giudici della terza Sezione (presidente Pierluigi Russo, referendari Pierangelo Sorrentino e Michele Di Martino) hanno rigettato il ricorso presentato dal titolare, J.F.B, difeso dagli avvocati Simona Corradino e Giuseppe Caceci, i quali avevano contestato varie violazioni e difetti d’istruttoria, sostenendo che il Consorzio Ortofrutticolo pestano non risultasse né proprietario né concessionario del terreno su cui sorge il mercato. I legali difensori chiederanno, ora, l'immediata sospensione dell'esecutivià della sentenza presentando contestuale appello al Consiglio di Stato.
Il 18 agosto 2022, il titolare aveva ottenuto l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche urgente, ovvero la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero, provvedimento confermato anche dalla camera di consiglio del successivo 22 settembre “in considerazione del fatto che lo sgombero dei locali determina il venir meno dell’unica fonte di reddito del ricorrente e della sua famiglia”.
Con sentenza odierna, però, il Tar ha ritenuto infondate del ricorso, rigettandolo e compensando le spese: “Contrariamente a quanto eccepito e lamentato - si legge nella sentenza - la misura dello sgombero dei locali si rivela immune dai vizi di legittimità ex adverso prospettati, anche sotto il profilo del difetto di attribuzione e della carenza di potere in concreto; vi è più che, all’art. 8 del vigente Regolamento mercatale interno, il direttore dello stesso ha l’obbligo di allontanare le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del Regolamento o che, comunque, turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato”. “Invero - si precisa ancora nel provvedimento - poiché la concessione è cessata dal 2015 e non è stata più rinnovata, nessun atto di revoca andava adottato come atto preliminare, tenuto conto che lo sgombero è stato adottato ai sensi dell’art. 30 del Regolamento che, al numero 1, stabilisce che le assegnazioni dei posteggi cessano alla scadenza e, in mancanza, può essere disposto lo sgombero”.
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