CAPACCIO PAESTUM. Il titolare del bar-ristorante ubicato nel mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum dovrà sgomberare per mancato pagamento dei canoni di locazione. A sancirlo il Consiglio di Stato, che con apposita sentenza ha messo definitivamente la parola fine all’aspra disputa tra le parti.
I giudici della settima sezione di Palazzo Spada, infatti, hanno respinto l’appello presentato dai legali di J.F.B., gli avvocati Simona Corradino e Giuseppe Caceci, per la riforma della sentenza con la quale il Tar di Salerno aveva dato ragione al Consorzio Ortofrutticolo di Paestum, adducendo difetti d’istruttoria e sostenendo che lo stesso Consorzio non risultasse né proprietario né concessionario del terreno su cui sorge il mercato.
Nel ritenere infondate tali censure prospettate dall’appellante “trattandosi dell’esercizio delle funzioni di gestione del mercato”, nella sentenza del Consiglio di Stato si legge testualmente: “L’appellante ha operato nell’area di mercato (…) assumendo la gestione del servizio di ristoro proprio in forza di un rapporto concessorio, ma poi non ha provveduto al pagamento dei canoni di concessione fin dal mese di luglio 2015; risulta che all’attualità, e sin dalla data di scadenza dell’ultima concessione (31.12.2011), il ricorrente è sprovvisto di idoneo titolo concessorio in forza del quale permanere nella gestione del servizio di ristoro, nonostante gli inviti al rinnovo rivolti dall’Ente consortile; sussistono le motivazioni di pubblico interesse perseguite dal Consorzio, ravvisabili nell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento della struttura di mercato e dei servizi in gestione esclusiva nell’osservanza della disciplina legale e del regolamento del mercato ortofrutticolo di Carpaccio Scalo approvato con delibera della Giunta della Regione Campania con deliberazione n° 93 del 26 gennaio 2006; infine, non è fondata la censura di difetto di competenza del Direttore ad adottare l’ordinanza di sgombero, considerando che l’art. 8 del regolamento prevede che il Direttore ha l’obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato”.
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