CAPACCIO PAESTUM. Il Nucleo di Polizia Tributaria, operativo nell’Area Tributi - Entrate Patrimoniali del Comune di Capaccio Paestum, diretta dal funzionario apicale Antonio Rinaldi, nel più ampio contesto di misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali messe in campo negli ultimi anni, sta effettuando un’attività di verifica, controllo e accertamento sull’intero territorio comunale, che durerà tutta l'estate, con riguardo alla fascia costiera, che interessa le locazioni brevi ai fini turistici ovvero, i cd. “Fitti in nero”, da parte di soggetti privati che non svolgono attività imprenditoriali regolarmente autorizzate. Nel corso del citato servizio è stato identificato e sanzionato il proprietario di un immobile ubicato il località Torre di Mare, il quale aveva locato un appartamento eludendo così agli adempimento fiscali previsti dal D.L.vo 24 Aprile 2017 n.50, e l’obbligo di corrispondere l’imposta di soggiorno all'ente civico. Sono state elevate due sanzioni di 500 euro cadauna, per un totale di 1000 euro.
Si evidenzia che i contratti di Locazione Breve di tipo turistico, sono una delle tipologie di contratto, espressamente prevista dal Legislatore agli articoli 1571 e s.s. del Codice Civile. Tali contratti, come detto, non sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate se la loro durata non supera i 30 giorni. Il limite dei trenta giorni è da intendersi per soggetto nell’arco dell’anno. Rispettando questa fattispecie, quindi, il contratto non è soggetto ad imposta di registro e tanto meno all’imposta di bollo. È opportuno evidenziare che con delibera n. 114 del 11/03/2021, la Giunta Comunale ha deliberato:
1) la sanzione di 500 euro per chi effettua le “Locazioni brevi” e le “Locazioni brevi ai fini turistici” senza adempiere all’obbligo della “Stipula del contratto di locazione (senza obbligo di registrazione) all’Agenzia delle Entrate”
2) la sanzione di 500 euro per chi effettua le “Locazioni brevi” e le “Locazioni brevi ai fini turistici” senza adempiere all’obbligo del “Pagamento dell’imposta di soggiorno (IdS)”, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal “Regolamento sull’Imposta di Soggiorno” approvato con delibera di C.C. n.90 del 28/12/2017 e successiva delibera n.11 del 26/03/2018;
3) la sanzione di 500 euro per chi effettua le “Locazioni brevi” e le “Locazioni brevi ai fini turistici” senza adempiere all’obbligo della “Comunicazione inizio attività” all’ufficio Imposta di soggiorno e accreditamento obbligatorio sul portale telematico “PayTourist” per le “dichiarazioni mensili”, per i “versamenti mensili” e per la “rendicontazione annuale” (Mod.21).