LAUREANA CILENTO. Il Tar Salerno respinge quasi tutte le censure del consigliere Rotolo. Confermata la validità delle scelte organizzative dell'Ente. Con due sentenze pubblicate il 21 aprile 2026 (n. 754/2026 e n. 755/2026), il Tar di Salerno ha sostanzialmente confermato la legittimità dei regolamenti approvati dalla Comunità Montana Alento Monte Stella, respingendo la quasi totalità delle censure proposte dal consigliere Giuseppe Rotolo. La Comunità Montana, in persona del Presidente Michele Apolito, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco D'Angelo, esce rafforzata dal doppio giudizio, che ha visto l'Ente vittorioso su tutti i profili più significativi. Con la sentenza n. 755/2026, il Tar ha respinto integralmente le contestazioni relative al regolamento di accesso ai documenti amministrativi. Il Collegio ha dichiarato legittimi i meccanismi organizzativi adottati dalla Comunità Montana, ritenendo ragionevoli e pienamente conformi alla legge sia la visione degli atti una volta alla settimana, sia l'accesso al protocollo due volte al mese. I giudici amministrativi hanno riconosciuto che tali modalità rispondono alle esigenze di compatibilità con le limitate risorse umane e strumentali dell'Ente, respingendo le pretese del ricorrente che miravano a paralizzare l'attività amministrativa. Respinto anche il ricorso contro il divieto di rilascio di credenziali informatiche, ritenuto giustificato da ragioni di sicurezza digitale e tutela della privacy. Il ricorrente, peraltro, ha rinunciato volontariamente nel corso del giudizio a numerosi motivi, rendendo improcedibile gran parte delle sue stesse doglianze. L'unico profilo accolto ha riguardato esclusivamente il diritto di ottenere copia degli atti richiesti, aspetto secondario che non inficia la validità complessiva dell'impianto regolamentare. Analogo esito con la sentenza n. 754/2026 sul regolamento di funzionamento del Consiglio Generale. Il Tar ha dichiarato infondate tutte le censure relative alla disciplina di interrogazioni e interpellanze, confermando la piena legittimità del termine di 30 giorni per la loro presentazione, in linea con l'articolo 43 del Testo Unico Enti Locali. Respinte anche le contestazioni sui poteri presidenziali in materia di votazioni assembleari. I due profili accolti – relativi al diritto di estrarre copia delle proposte di deliberazione e alla precisazione del quorum già previsto per legge dall'art. 38, comma 2, TUEL – rappresentano meri adeguamenti formali che non toccano la sostanza delle scelte organizzative dell'Ente.