Giudiziaria
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Salerno, indagine sull'ex Italcementi alla foce del fiume Irno: Procura chiede archiviazione
Comunicato Stampa
21 ottobre 2026 10:04
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SALERNO. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha concluso le indagini avviate a seguito di un esposto di alcuni cittadini con il quale si prospettavano illeciti penali in ordine all'alienazione di alcuni lotti dell'area dell'ex stabilimento Italcementi ubicata alla foce del fiume Irno e per la particolare rilevanza, anche mediatica della vicenda, ritiene opportuna l'informazione sulle determinazioni assunte.

In particolare, nei giorni scorsi è stata trasmessa al Gip richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di ignoti per l'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico. L'esposto citato, da cui aveva preso avvio l'indagine, prospettava la possibile falsità di atti amministrativi e notarili relativi all'alienazione di alcuni lotti dell'area, assumendosi che gli stessi non avessero adeguatamente rappresentato l'esistenza di vincoli derivanti dall'originario atto di acquisto del compendio da parte del Comune di Salerno.

Sono stati sul punto specifico, quindi, delegati accertamenti alla Squadra Mobile della Questura di Salerno che ha acquisito ed analizzato gli atti conservati presso il Comune di Salerno, gli uffici del territorio, l'Archivio notarile e gli altri enti interessati, ricostruendo, in modo molto preciso e dettagliato, l'intera e complessa evoluzione urbanistica del compendio immobiliare a partire dal 1995 e soprattutto le successive modificazioni degli strumenti di pianificazione intervenute nel corso degli anni.

In estrema sintesi, dagli accertamenti svolti è emerso che, al momento della vendita da parte di Italcementi al Comune di Salerno del lotto di terreno nel 1995, il certificato di destinazione urbanistica qualificava le particelle oggetto della compravendita come «aree destinate al recupero degli standard, a spazi e attrezzature pubbliche, verde e parcheggi» e, nel rogito notarile, si individuava nel mantenimento di tale destinazione un elemento essenziale della volontà negoziale, richiamando l'art. 21 della legge n. 219/1981, sulla disciplina degli interventi straordinari per la ricostruzione post terremoto.

La destinazione dell'area è stata, però, progressivamente e significativamente modificata mediante atti generali di pianificazione; in un primo momento, con deliberazione del Consiglio comunale n. del 3 maggio 1999 (avente a oggetto «Progetto urbanistico dell'area ex Cementificio - Provvedimenti») è stata adottata una variante al Piano regolatore generale (P.R.G.) che ha ricompreso l'area nella nuova Zona omogenea 23B; successivamente, il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16 novembre 2006 e approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 147 del 28 dicembre 2006, vigente dal 24 gennaio 2007, ha confermato la precedente destinazione urbanistica dell'area, inserendola nell'ambito PROG 1, ricompreso nella Zona omogenea B; la variante al P.U.C. del 2013 ha suddiviso l'ambito PROG _1 nei due distinti comparti PROG_ lA e PROG_ 1B, inserendo quest'ultimo nel piano delle alienazioni; infine, la revisione decennale del P.U.C. del 2022 ha privilegiato, per le aree PROG, destinazioni turistico-alberghiere e parcheggi.

L'esame complessivo degli atti non consente di comprendere con certezza la natura del vincolo imposto nel 1995 e cioè se esso fosse una mera obbligazione negoziale, un vincolo urbanistico conformativo o, come sembrerebbe, un autonomo vincolo derivante dalla legislazione speciale post-sismica. Quest'ultima qualificazione avrebbe imposto che, per liberare l'area, fosse attivata la procedura prevista dall'art. 7 del regolamento comunale, secondo cui "l'alienazione dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo totale o parziale dello Stato è subordinata alla formalità liberatoria del vincolo o al rilascio dell'autorizzazione prescritta a norma di legge". Dall'esame degli atti emerge, tuttavia, che tale procedura (che avrebbe richiesto, tra l'altro l'interlocuzione dapprima con il Ministero dell'Industria - Gestione separata terremoto e, successivamente, con le strutture regionali o commissariali subentrate nella gestione post-sismica) non è mai stata attivata, essendosi perseguita, invece, la diversa strada della modifica del vincolo attraverso meri atti di pianificazione urbanistica.

Tanto premesso, però, va evidenziato che gli atti amministrativi di modifica del vincolo, a partire da quello del 1999, non sono stati mai impugnati né, a quanto è dato sapere, si è prospettato nel corso degli anni rispetto ad essi alcun possibile profilo di illeceità anche penale. Di fatto, la conseguenza sul piano giuridico e fattuale è stata quella di modificare la destinazione urbanistica dell'area e di far venir meno il vincolo a cui si faceva riferimento nel 1995.

Da questo dato incontestabile deriva, di conseguenza, l'inconfigurabilità di qualsivoglia fattispecie di falso, in quanto l'attestazione dell'assenza del vincolo, indicata nel contratto di compravendita dei lotti, era conforme alla destinazione urbanistica del momento. L'eventuale illegittimità della procedura seguita a partire dal 1999 e successivamente ribadita dagli atti citati avrebbe potuto eventualmente integrare gli estremi del delitto di abuso di ufficio, fattispecie che si sarebbe consumata con la prima modifica avvenuta nel 1999 e che oltre ad essere da tempo prescritta, non è nemmeno più punibile dopo la legge n. 114 del 2024.

Nella richiesta di archiviazione trasmessa al Gip è stato anche motivata la ragione per la quale non si è ritenuto di dare avviso agli esponenti ex art. 408 c.p.p.; si è ritenuto, infatti, che non sussistono i presupposti per l'avviso, non potendo i presentatori dell'esposto essere qualificati come persone offese dal reato ipotizzato. Le condotte denunciate riguardano, infatti, interessi di natura pubblicistica e profili connessi all'esercizio della funzione amministrativa, rispetto ai quali gli esponenti, pur avendo svolto il meritorio ruolo di rappresentare interessi di carattere generale, non risultano titolari di una posizione giuridica individuale e differenziata direttamente incisa dalla fattispecie penale oggetto d'iscrizione.

La richiesta è al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, cui spetta la valutazione su tutte le prospettazioni della Procura.



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