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DALLA MUNICIPALE
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Capaccio Paestum, scarico illecito reflui: sequestrati locali produzione caseificio
Comunicato Stampa
12 luglio 2026 10:31
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CAPACCIO PAESTUM. Prosegue con estrema determinazione l'azione del Comune di Capaccio Paestum contro i reati ambientali e a salvaguardia delle matrici idriche. Gli agenti della Polizia Locale, diretti dal Comandante, il Maggiore Antonio Rinaldi, unitamente al personale tecnico dell’ufficio urbanistica, dell’Azienda Speciale Paistom e del personale ausiliario delle associazioni di volontariato WWF Silentum e N.O.E.T.A.A. (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) sede di Capaccio Paestum, hanno eseguito una complessa attività d'iniziativa di polizia giudiziaria ed ambientale presso un'azienda lattiero-casearia del territorio, sfociata nel sequestro penale dei corpi di reato per violazione del Testo Unico Ambientale.

L'operazione ha preso le mosse da una segnalazione di personale dell'Azienda Speciale Paistom, che aveva evidenziato anomalie cromatiche nelle acque presso un impianto di sollevamento nei pressi della fascia litoranea.

L'ispezione della Polizia Locale ha svelato un sistema inefficiente e un circuito di depurazione non regolare e non funzionante rispetto a quanto autorizzato e alle prescrizioni imposte dall'A.U.A di cui era in possesso l'impianto per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali .

Le acque di lavorazione industriale e quelle di lavaggio venivano convogliati dalle caditoie interne a una vasca di raccolta esterna in cemento armato posizionata sul retro del caseificio.

Tale impianto, seppur presente, si presentava in uno stato di mediocre manutenzione e totalmente inefficiente. La Polizia Locale e i tecnici hanno proceduto alla ispezione degli impianti di scarico delle acque di lavorazione e delle acque di lavaggio del caseificio costituenti i reflui aziendali prodotti, ovvero acque di lavaggio dei recipienti in cui avviene lo stoccaggio e la pastorizzazione del latte, acque di lavaggio dei recipienti in cui avviene l'impastamento, acque impiegate nei degrassatori, acque impiegate a fine giornata lavorativa per la pulizia degli ambienti e delle parti esterne dei macchinari, oltre alle acque derivanti da lavaggio di lavaggio del recipienti in cui avviene la coagulazione del latte e nel processo di caseificazione.

L’ispezione ha consentito quindi di accertare che dalla vasca, mediante pompe idrauliche sommerse, i reflui non trattati venivano spinti in un pozzetto di scarico, il quale mostrava persino una parete semi-aperta con muratura frantumata.

Da questo pozzetto, i liquidi palesemente non depurati venivano immessi in una tubazione in PVC collegata direttamente alla rete interna dello smaltimento dei reflui domestici in violazione anche del divieto di miscelazione dei reflui industriali con i reflui domestici.

Per avere la certezza tecnica del percorso illecito, gli agenti hanno utilizzato la fluoresceina (un colorante tracciante).

Il test ha confermato che i reflui industriali non trattati attraversavano tre pozzetti d'ispezione interni alla proprietà — tutti con evidenti depositi di grasso caseario — per poi immettersi direttamente nella condotta fognaria comunale sulla strada provinciale.

Al momento dell'intervento la parte presente non è stata in grado di esibire nell'immediatezza la documentazione obbligatoria, riservandosi di produrla.

Tra gli atti non esibiti: l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, i registri delle analisi sui parametri critici (pH, COD, BOD5, grassi e oli), la documentazione sulla tracciabilità e corretto smaltimento del siero di latte (di cui è tassativamente vietato lo scarico in fogna), oltre ai registri di carico/scarico fanghi (FIR).  

Ritenuto che la libera disponibilità delle strutture potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolarne altri, la Polizia Locale ha proceduto d'iniziativa al sequestro penale preventivo (ai sensi dell'art. 321 c.p.p.) per le ipotesi di reato collegate allo scarico di reflui non autorizzati o non conformi (Artt. 124 e 137 del D.Lgs.152/2006).

I beni sottoposti a vincolo giudiziario sono:

• Il pozzetto di scarico completo di pompe idrauliche sommerse e relative condotte.

• I locali aziendali adibiti alla lavorazione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari da cui capillarmente originano i reflui non trattati aventi superficie di mq 300.   Il test della fluoresceina e l'ispezione visiva dei 3 pozzetti interni stracolmi di depositi bianchi e grassi caseari costituiscono già di per sé una prova penale autosufficiente per il reato ex art. 137 D.Lgs. 152/2006. In merito, la copiosa Giurisprudenza ha sancito che sotto il profilo strettamente giuridico, nei reati ambientali l'accertamento visivo e olfattivo (adeguatamente supportato da documentazione fotografica) è già pienamente idoneo a provare lo sversamento illecito di reflui industriali e conferma infatti che non sono sempre necessari campionamenti tecnici complessi per dimostrare l'immissione non autorizzata o il superamento dei limiti di legge.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la recentissimaSentenza del 19 febbraio 2026, in materia di sversamenti, emissioni o getto pericoloso di cose, ha confermato che le percezioni olfattive e visive dei testimoni o degli agenti accertatori (supportate da rilievi fotografici) godono di piena autonomia probatoria. Non occorre una perizia tecnica chimica per certificare il superamento di una soglia numerica quando l'impatto visivo (es. schiume, depositi di grasso bianco, colorazione lattea delle acque comunali) o l'odore nauseabondo manifestino in modo inequivocabile la natura industriale e abusiva dello scarico.  

I punti cardine definiti dalla giurisprudenza in materia stabiliscono che:

• Natura del refluo: gli scarti della lavorazione del latte (come il siero) non sono mai assimilabili alle acque reflue domestiche, ma costituiscono a tutti gli effetti scarichi di acque reflue industriali.

• Reato di sversamento: la Suprema Corte in linea con leSentenze citate, in particolare con la Sentenza n. 20086/2020, ha sancito che anche il semplice sversamento in fognatura di siero o residui lattieri integra il reato di scarico non autorizzato ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006.

• Valore della prova visiva: la Suprema Corte ha sancito che i verbali degli organi di controllo basati sull'evidenza visiva della natura e della provenienza del refluo sono fonti di prova del tutto valide per fondare un giudizio di condanna. Le ordinarie metodiche di campionamento (Allegato 5 del T.U. Ambiente) non rappresentano infatti un criterio legale esclusivo o vincolante per l'accertamento di base.

L'intera documentazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno al vaglio del magistrato del Pubblico Ministero.

In merito all'operazione, il Sindaco di Capaccio Paestum, l'Avvocato Gaetano Paolino, ha dichiarato: "Siamo davanti a un episodio di estrema gravità che non può e non deve trovare alcuna giustificazione. Riversare reflui industriali non trattati, o trattati male, nella rete fognaria domestica e comunale, aggirando i sistemi di depurazione o violando le rigide regole imposte dal regolamento fognario comunale, dall'AUA e dalla normativa nazionale vigente, è un comportamento intollerabile che arreca un danno enorme al nostro territorio, all'ambiente e alle imprese sane che operano nella legalità. Ringrazio la Polizia Locale guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, il personale tecnico dell’ufficio urbanistica, l’Azienda Speciale Paistom e il personale ausiliario delle associazioni di volontariato WWF Silentum e N.O.E.T.A.A. (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) sede di Capaccio Paestum, per la straordinaria precisione investigativa e tecnica dimostrata. Il sequestro dei locali di produzione è la prova che la nostra Amministrazione applica la linea della fermezza assoluta con tutti e con chiunque: chi inquina il nostro mare e la nostra terra viene bloccato e perseguito senza esitazione."



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