Cronaca
L'INTERVENTO
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Sorrento, sequestrato eliporto abusivo: due denunce
Comunicato Stampa
07 agosto 2026 15:46
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SORRENTO. Nella mattinata odierna, in Sorrento, località "Le Tore", la Capitaneria di porto — Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro preventivo dell'intera area e del cantiere del complesso eliportuale "Le Tore" in ordine ai reati in materia urbanistica e paesaggistica, di cui agli artt. 44, lett. c) del d.P.R. 380/2001 e 181 del decreto legislativo 42/2004, dei quali sono chiamati a rispondere un dirigente e un funzionario dei Lavori Pubblici del Comune di Sorrento.

Le indagini, condotte dal personale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, e coordinate dalla Procura della Repubblica, che si sono avvalse di una consulenza tecnica, hanno permesso di accertare che gli interventi, in atto, di riqualificazione del complesso eliportuale "Le Tore" sarebbero stati realizzati:

- in un'area costituente porzione di una particella rientrante, per la quasi totalità, all'interno dell'area naturale protetta dei siti della Rete Natura 2000, classificata quale Zona di Conservazione Speciale "ZSC — IT8030006 — Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano, istituita ai sensi della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, gestita dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;- in una zona individuata come Sito di Importanza Comunitaria;

- in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale ex art. 131 e ss. d.lgs. n. 42/2004 (D.M. del 26.1.1962);

- in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923;

- in un'area caratterizzata da un grado medio di pericolosità per eventi franosi;

- in un'area caratterizzata dalla presenza di una pluralità di manufatti abusivi, acquisiti al patrimonio comunale; sulla scorta di una Conferenza dei Servizi semplificata avente carattere decisorio, invalida e illegittima; in assenza di un valido titolo abilitativo e della valutazione di incidenza ambientale (VIncA) prevista dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 357/1997 da parte della Regione Campania; in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prescritta dagli artt. 146 e ss. d.lgs. n. 42/2004, in area dichiarata di notevole interesse pubblico ex legge 1497/1939 con D.M. del 26.1.1962.

La consulenza tecnica — conformemente a quanto evidenziato dalla Regione Campania e a quanto rappresentato nel corso della Conferenza dei Servizi dall'Ente Parco dei Monti Lattari, che aveva formalmente richiesto l'attivazione del procedimento per il rilascio del "sentito parere" del Parco e per la Valutazione di Incidenza - ha accertato che nell'occorso sarebbe stato necessario attivare la procedura di VIncA, dal momento che una porzione della particella catastale interessata dall'intervento rientra, per la quasi totalità, all'interno dell'area protetta classificata quale Zona di Conservazione Speciale "ZSC - 1T8030006 - Costiera amalfitana tra Nerano e Positano", e la porzione interessata dai lavori, pur ricadendo all'esterno dell'area protetta, è contigua ad essa, con conseguente applicazione della procedura VIncA.

Si è accertato, altresì, che la Conferenza dei servizi non avrebbe potuto avere carattere decisorio, in quanto il progetto sul quale si era pronunciata non aveva le caratteristiche di un progetto esecutivo, ma si risolveva in un mero progetto di fattibilità tecnico-economica, come palesato dal fatto che il progetto esecutivo, diverso rispetto a quello posto alla base della Conferenza, era stato trasmesso al Comune soltanto alcuni mesi dopo la conclusione della Conferenza ed era stato trasmesso al Comune soltanto alcuni mesi dopo la conclusione della Conferenza ed era stato approvato con una nuova determina dirigenziale.

La Conferenza di Servizi semplificata, inoltre, non si sarebbe potuta validamente pronunciare in quanto alla stessa non erano stati invitati a partecipare né l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, nonostante il vincolo idrogeologico, né l'Ufficio condono del Comune di Sorrento, nonostante il rilascio di pareri relativi all'istanza di condono edilizio relativa a manufatti abusivi presenti nell'area interessata dall'intervento, con conseguente illegittimità della Conferenza instaurata.

La consulenza tecnica ha accertato, infine, che, sebbene il PUC, in coerenza con il Piano paesistico, classifichi l'area come "Zona omogenea F2 - Parchi Territoriali", prevedendo che per gli edifici ivi esistenti ed ovviamente legittimi siano consentiti solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi prevedeva la demolizione e la ricostruzione dei manufatti abusivi ivi esistenti, considerati legittimabili in forza di un'istanza di condono edilizio arbitrariamente estesa, in violazione della normativa sul condono, a manufatti, illegittimi, che non potevano formare oggetto di condono, in quanto realizzati in assenza di un'autorizzazione edilizia annullata o decaduta, sussistendo per gli stessi solo licenze per l'esercizio di attività commerciali, che non potevano in alcun modo essere assimilate a delle vere e proprie licenze e/o concessioni edilizie.

Il sequestro preventivo si è reso necessario per evitare l'aggravamento delle conseguenze dei reati, trattandosi di opere abusive, non ultimate, insistenti in un'area protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.

Il decreto di sequestro preventivo emesso è suscettibile di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, in forza del principio costituzionale di non colpevolezza, non potranno essere considerati colpevoli sino a quando non sarà intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.



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