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LA DECISIONE
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Novi Velia, il Tar annulla l’autotutela del Comune: era illegittimo il ritiro dell’autorizzazione paesaggistica
Antonio Vuolo
29 maggio 2025 10:08
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NOVI VELIA. Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso di un privato contro la decisione del Comune di Novi Velia, nel Salernitano, che, in autotutela, aveva annullato un’autorizzazione paesaggistica già rilasciata per la costruzione di un’autorimessa pertinenziale a un’abitazione.

I giudici amministrativi hanno sostenuto le ragioni del ricorrente, difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, poiché il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica non era legittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, con violazione del diritto del privato di partecipare e contribuire al percorso formativo della decisione.

L’ente locale, inizialmente, aveva reso il titolo assentivo all’esito dell’iter autorizzativo,  considerato che la proposta progettuale rientrava nella fattispecie, che consente l’uso del procedimento autorizzatorio semplificato, trattandosi di autorimesse parzialmente interrate e con volume emergente non superiore a 50 mc.Sennonché, quando erano già decorsi i termini per il perfezionamento del silenzio-assenso, la Soprintendenza di Salerno-Avellino, dopo aver acquisito il provvedimento definitivo, aveva comunicato di ritenere necessario seguire il procedimento ordinario.

“Condividendo le nostre argomentazioni difensive, il Tribunale amministrativo regionale, con la succitata sentenza, ha ritenuto fondati i motivi relativi alla lesione delle garanzie partecipative e al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. - commenta l’avvocato D’Angiolillo - Il giudice amministrativo salernitano ha, altresì, rilevato che il provvedimento di autotutela era privo di una motivazione congrua e articolata, limitandosi a richiamare la comunicazione (tardiva e apodittica) dell’organo periferico del Mi.C. in mancanza di una disamina comparativa degli interessi coinvolti, nonché del legittimo affidamento del destinatario dell’atto rimosso, in assenza di un’espressa e autonoma considerazione delle ragioni poste a base dell’asserita inapplicabilità all’intervento della predetta previsione”.



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