Cronaca
DISPOSTA DAL GIP
DISPOSTA DAL GIP
Capaccio Paestum, apologia del fascismo e propaganda antisemita sui social: misura cautelare per il 26enne
Comunicato Stampa
30 luglio 2026 09:54
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CAPACCIO PAESTUM. Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - Sezione 'Reati di terrorismo' - è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal gip, nei confronti di un 25enne, di nazionalità italiana, residente a Capaccio Paestum (Sa), ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di apologia del fascismo e del nazionalsocialismo (art. 4, commi II e III, Legge 20 giugno 1952, nr. 645), nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici (art. 604 bis, comma I lett. a) e comma II c.p.) e, infine, di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia (art. 270 quinquies 3 c.p.).

Come anticipato in esclusiva da StileTV l'11 giugno scorso (leggi quì), il provvedimento è scaturito da una attività investigativa condotta sul web dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri — Sezione Anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali "chiusi", finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa.

In aggiunta ai cd. "reati d'odio", all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatico con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno, infatti, permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso, numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, tale condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero, formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici.

Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP la gravità del quadro indiziario e l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e invalidazione della carta d'identità; il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.

Il provvedimento cautelare eseguito non importa alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame; in ogni caso le accusa, così come allo stato formulate ed eventualmente sviluppate, saranno sottoposte al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale in corso.

LA NOTA DEL LEGALE DIFENSORE DELL'INDAGATO - In relazione al comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica di Salerno, l’avv. Marco Nigro, difensore dell’indagato, intende offrire alcuni ulteriori chiarimenti sulla vicenda cautelare, nel rispetto del segreto investigativo e della presunzione di non colpevolezza.

"La difesa accoglie con favore la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non applicare la misura degli arresti domiciliari richiesta dal Pubblico Ministero. All’esito dell’interrogatorio preventivo e dell’esame dei chiarimenti  forniti dall’indagato e della documentazione prodotta dalla difesa, il GIP ha infatti ritenuto di adottare una misura meno afflittiva rispetto a quella sollecitata dalla Procura. Tale decisione costituisce un dato cautelare preciso, che non può essere omesso: il Giudice non ha integralmente condiviso la richiesta dell’accusa quanto alla natura e all’intensità della misura da applicare. Le dichiarazioni rese dall’indagato, la ricostruzione del suo percorso personale e universitario e gli elementi documentali sottoposti all’autorità giudiziaria, unitamente alla consapevolezza critica maturata e alla netta presa di distanza dell’indagato dalle condotte oggetto di contestazione, hanno consentito di contestualizzare diversamente alcuni aspetti della vicenda e di  ricostruire un quadro cautelare più completo e attuale, rispetto al quale il Giudice ha ritenuto adeguata una misura decisamente meno afflittiva.

Quanto al programmato viaggio all’estero,  va ulteriormente chiarito che esso traeva origine dalla partecipazione dell’indagato a un progetto Erasmus organizzato dall’Università. La documentazione acquisita ha confermato sia il percorso universitario dell’indagato sia l’effettiva esistenza del progetto accademico. La rappresentazione del viaggio come iniziativa esclusivamente o principalmente finalizzata all’inserimento in ambienti estremisti  non può pertanto essere proposta in termini univoci: la ragione immediata e documentata della permanenza all’estero era di natura universitaria.

Anche la rappresentazione del materiale informatico richiede maggiore precisione. La difesa contesta che possa attribuirsi automaticamente alla mera presenza di documenti  rinvenuti su un dispositivo il significato di una raccolta consapevolmente selezionata e finalizzata alla realizzazione di condotte violente. Il materiale era confluito nel dispositivo insieme a una quantità assai più ampia di documenti, in larga parte privi di rilevanza penale, e la sua provenienza, le modalità di ricezione, l’effettiva consultazione e la concreta destinazione dovranno essere oggetto di puntuale accertamento tecnico e processuale".



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